Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13534 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13534 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRANCATO MAURIZIO N. IL 22/05/1975
avverso la sentenza n. 2090/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

27865/15
Motivi della decisione
L’imputato Maurizio BRANCATO ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di
Agrigento del 28.11.2012, appellata dall’imputato, ha riqualificato i fatti sub u) e w) ascrittigli
ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e rideterminato la pena inflitta.

Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla doglianza relativa al capo u), è in fatto rispetto alla interpretazione del contenuto
intercettivo posto a base della affermazione di responsabilità, rispetto alla quale è anche
generico laddove non si confronta con il compendio dichiarativo costituito dalle accuse del
COTTA. Quanto alla doglianza relativa la capo w), essa – ferma restando la legittimità del
rinvio per relationem alla prima sentenza – è palesemente generica laddove non prospetta
quale sia il devoluto non considerato dai giudici di appello.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzì

Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio della motivazione in relazione
alla affermazione di responsabilità, fondata su mere deduzione soggettive del giudice. In
particolare, quanto al capo u), illogica sarebbe la giustificazione poggiata sul contenuto di
conversazioni intercettate tra due soggetti diversi dal BRANCATO e senza riferimenti a
quest’ultimo ed alla sostanza ipotizzata. Quanto al capo w), il mero rinvio alla motivazione
della prima sentenza non soddisferebbe l’obbligo della motivazione rispetto ai temi oggetto
della devoluzione.

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