Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13533 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13533 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FELICE ERNESTO N. IL 11/03/1963
avverso la sentenza n. 5902/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 6 novembre 2012, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 23 gennaio 2012 del GOT del Tribunale di Napoli che
aveva dichiarato De Felice Ernesto responsabile del reato di cui all’art. 75 comma
primo e secondo D. L.vo 159/11 condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — È giurisprudenza consolidata di questa Corte ritenere che il legislatore,
nella frase non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e
sono sottoposte a misure di prevenzione aha voluto in realtà riferirsi ala nozione di
pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione quindi tipizzare le categorie di persone cui è interdetta la frequentazione ai soggetti sottoposti
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che possono essere i pregiudicati, le persone sottoposte a misure di prevenzione e le persone sottoposte a misure di sicurezza e cioè le categorie che, sia pure in base a diversi presupposti, sono connotate nel nostro ordinamento giuridico dal comune denominatore della pericolosità sociale.
Anche con riferimento alla espressione trassociarsi abitualmente / Contenuta nella
normativa applicata, la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha esduso che
debba essere intesa nel senso letterale che normalmente ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ritenendo invece
che debba essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che informa la materia delle misure di prevenzione cosicché non è richiesta la assidua e
costante relazione personale, essendo invece sufficiente la frequentazione, anche
solo in caso di due soli intrattenimenti, onde essere assunta a sintomo di abitualità
di questo comportamento (Cass. n. 5987 del 2000, rv. 16015; Cass. n. 11572 del
1997, rv.209139).

Parimenti destituite di ogni fondamento sono le censure che attengono al trattamento sanzionatorio in genere; il giudice non ha per vero l’obbligo di procedere
ad un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il ri-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — De Felice Ernesto — RG: 17512/13, RU: 94;

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tempestivo ricorso per cassazione De Felice Ernesto chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
J.t

ferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo
fornito un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della capacità a delinquere del prevenuto.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la con-

menti atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

esterz

Il Presidente

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele-

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