Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13532 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13532 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRIELLO ANTONIO N. IL 16/11/1959
avverso la sentenza n. 3767/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 10 dicembre 2012, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 27 novembre 2008 del Tribunale di Nola che aveva dichiarato Ciriello Antonio responsabile dei reati ascritti condannandolo alla pena di
giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, ha interposto personalmente tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità.
3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità.
In particolare il gravame si attarda a giustificare che la detenzione e il porto
dell’arma era avvenuta all’interno del plesso scolastico quando, per contro, tale
versione era smentita, così come evidenziato dal giudice del merito, da quella data
dal medesimo Ciriello al momento dell’arresto avendo evidenziato l’uso dell’arma
ben ai di fuori dei perimetro della scuola. I profili di responsabilità del prefato sono
stati pertanto analiticamente individuati dal giudice nel contesto di prova resosi disponibile in giudizio e di essi è stata data esaustiva ragione con argomentazioni
immuni da vizi logici e giuridici.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Ciriello Antonio — RG: 17492/13, RU: 92;

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ricorso per cassazione Ciriello Antonio chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Il insigt- sten re

Il Presidente

Cassa delle Ammende.

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