Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13532 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13532 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALVANO ANGELO N. IL 03/11/1946
avverso la sentenza n. 3971/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

27844/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
-violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di
responsabilità, che non ha tenuto conto delle doglianze in appello, in assenza dell’elemento
oggettivo del reato non palesandosi alcuna violenza o minaccia idonea ad incidere
sull’autodeterminazione dei CC intervenuti, i quali hanno potuto portare senz’altro a termine gli
accertamenti. Inoltre, non si è tenuto conto delle deposizioni dei testi MARCHICA,FALVANO
Antonino,TUTTOLOMONDO,BURGIO che non hanno dato riscontro alle accuse con particolare
riferimento al lancio della carriola all’indirizzo dei militari. Ancora, non sarebbe stata verificata
la attendibilità del teste FAILLA alla stregua dei criteri di legittimità e, in ogni caso, non
sarebbe stato considerato che il lancio della carriola era stato riferito dal predetto teste ad un
momento successivo all’avvenuto accertamento. Infine, non sarebbe stato adeguatamente
considerato lo stato di salute dell’imputato ai fini del giudizio di incongruenza dei suoi gesti
rispetto alle sollecitazioni ambientali.
– violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata irrogazione del
minimo della pena che non ha tenuto conto del comportamento processuale dell’imputato e
della assoluta episodicità del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è in fatto rispetto alla corretta motivazione che ha – da un lato – ricostruito la
condotta violenta e minacciosa dell’imputato ai danni dei CC intervenuti sul posto, brandendo
prima e scagliando poi la carriola e pronunziando nei loro confronti le espressioni rubricate dall’altro- rilevato la non necessità che dette condotte incidessero efficacemente sul
compimento dell’attività di ufficio. Del pari ineccepibile è la articolata considerazione sulla
inincidenza sulla statuizione di responsabilità delle condizioni di salute dell’imputato, rispetto al
quale tema la doglianza è anche generica.
Il secondo motivo è generica censura all’ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali
demandati al giudice di merito, anche rispetto al minimo della pena ed alla massima riduzione
per le generiche.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016

L’imputato Angelo GALVANO ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Agrigento del
6.11.2012, appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all’ art. 336
c.p. e condannato a pena di giustizia.

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