Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13531 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13531 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

sul ricorso proposto da:
PATTI ANTONINO N. IL 31/03/1975
av\, ers, , Itenza n. 27/2010 TRIB.SEZ.DIST. di BELPASSO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, dichiarava Patti Antonino colpevole del reato a lui ascritto (art. 697 cod. pen.) condannandolo alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestiva impugnazione (poi convertita in ricorso per cassazione) Patti Antonino

chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è
consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione. Infatti l’art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per
l’atto di ricorso per cassazione, del difensore cassazionista e la clausola ‘salvo che
la parte vi provveda personalmente’, che deroga a tale regola generale deve essere

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collegata all’art. 571 cod. proc. pen., comma primo, il quale conferisce solo
all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto
essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass., Sez. 2, 14 gennaio
2009, n. 5238, Rocca; Sez. 1, 4 marzo 2008, n. 17645; Sez. Un., 16 dicembre
1998, n. 24, Messina, rv. 212076). Tanto premesso, deve rilevarsi che il presente
ricorso risulta proposto dal solo difensore (senza essere controfirmato dall’imputato).
3.1 — In ogni caso si osserva che il gravame, scontando la redazione nelle forme dell’appello in quanto è stato erroneamente ritenuto dall’impugnante che il giudice competente fosse quello della cognizione, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili
in questa sede di legittimità come una richiesta assolutoria.
3.2. — Il provvedimento impugnato, peraltro, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applica-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Patti Antonino — RG: 17469/13, RU: 91;

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

zioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di
legittimità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Am-

(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

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mende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00

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