Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13531 del 08/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13531 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI GASPARE N. IL 21/04/1976
avverso la sentenza n. 1524/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 08/03/2016

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27839/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
– vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in assenza di prove
certe in ordine alla opposizione alla attività di ufficio, non essendosi considerate le ragioni del
disagio manifestato dall’imputato, legate all’esigenza cogente di accompagnare i propri
familiari a casa, erroneamente – per di più – attribuendo la fuga all’imputato.
– violazione dell’art. 612 c.p. in relazione alla istanza di derubricazione del fatto, rispetto al
ritardo con il quale gli operanti consentivano il rientro a casa ed alla già avvenuta
identificazione.
– violazione dell’art. 99 c.p. rispetto alla mancata valutazione della sintomaticità del fatto ai
fini della pericolosità.
– violazione degli artt. 62b1s e 133 c.p. rispetto al diniego delle attenuanti generiche sulla base
di precedenti penali tenui e remoti e senza considerare il positivo comportamento dell’imputato
immediatamente dopo i fatti.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alle ragioni della sentenza in tema di
responsabilità con le quali non si confronta sostanzialmente riproponendo la analoga doglianza
in appello.
Il secondo motivo è parimenti generico ed in fatto rispetto alla corretta risposta offerta dalla
sentenza che ha contestualizzato ineccepibilmente le minacce e le violenze nell’ambito della
attività di ufficio degli operanti alle quali sono state rivolte.
Il terzo motivo ha ad oggetto questione di fatto ineccepibilmente motivata dal giudice di
merito.
Il quarto motivo censura in fatto l’ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali demandati al
giudice di merito sulla base della ricostruzione del fatto ed ai criteri valutativi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8.3.2016

L’imputato Gaspare SPINELLI ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 23.11.2011,
appellata dall’imputato, dichiarato colpevole del reato di cui all’ art. 337 c.p. e condannato a
pena di giustizia.

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