Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13529 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13529 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
.11-) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI

CATANZARO
nei confronti di:
PUGLIESE VIRGINIA N. IL 15/07/1938
inoltre:
og)PUGLIESE VIRGINIA N. IL 15/07/1938
avverso la sentenza n. 826/2010 TRIBUNALE di ROSSANO, del
04/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 4 gennaio 2013, il Tribunale di Rossano dichiarava Pugliese Virginia, colpevole del reato a lei ascritto (art. 697 cod. pen.)
condannandola alla pena di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestiva impugnazione (poi convertita in ricorso per cassazione) Pugliese Virgi-

ta qualificazione del fatto.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è
consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione. Infatti l’art. 613 cod. proc. pen. prevede la necessità, per
l’atto di ricorso per cassazione, del difensore cassazionista e la clausola ‘salvo che
la parte vi provveda personalmente’, che deroga a tale regola generale deve essere
collegata all’art. 571 cod. proc. pen., comma primo, il quale conferisce solo
all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto
essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass., Sez. 2, 14 gennaio
2009, n. 5238, Rocca; Sez. 1, 4 marzo 2008, n. 17645; Sez. Un., 16 dicembre
1998, n. 24, Messina, rv. 212076).
3.1. — Tanto premesso, deve rilevarsi che il presente ricorso risulta proposto
dal solo difensore (senza essere controfirmato dall’imputato) che, come risulta dalla
certificazione del Comitato per la tenuta dell’Albo speciale degli avvocati cassazionisti rilasciata in data odierna, non risulta iscritto nell’apposito albo dei cassazionisti,
né tantomeno lo era al momento del deposito del ricorso.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello principale rende inammissibile anche l’appello incidentale del Procuratore Generale peraltro non correlato a quello
principale.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Pugliese consegue di
diritto la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di i-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Pugliese Virginia — RG: 17424/13, RU: 88;

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nia e via incidentale anche dal Procuratore Generale adducendo quest’ultimo l’erra-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

nammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
€ 1.000,00 (mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile l’impugnazione del Procuratore Generale;

spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

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Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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