Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13526 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13526 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARICO’ ESPEDITO N. IL 13/08/1966
avverso l’ordinanza n. 5502/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 17 ottobre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli revocava la misura alternativa alla detenzione della semilibertà
(art. 50, L. 26 luglio 1975, n. 354) applicata dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli
in data 3 luglio 2012 e provvisoriamente sospesa dal Magistrato di Sorveglianza.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Ai fini del giudizio sull’inidoneità del condannato al trattamento e sulla conseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamento
complessivamente valutato sia tale da dimostrare l’inidoneità al trattamento e l’esito conseguentemente negativo dell’esperimento. In tale prospettiva legittimamente può essere, quindi, attribuito rilievo alla commissione di ulteriori reati durante il
periodo di semilibertà e a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità di
commissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento.
Il provvedimento impugnato ha fornito in ordine a tutti questi profili una motivazione compiuta, esente da vizi logici e giuridici. Va inoltre considerato che, secondo la
giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 1, 30 novembre
1995, n. 6185, Verderale, rv. 203654) non è neppure necessario, ai fini della revoca, attendere l’esito finale del procedimento penale instaurato a seguito di detti fatti
ben potendosi ritenere sin da subito integrati, con valutazione incidentale, i presupposti per la revoca facoltativa della misura in parola avendo constatata la diretta incidenza negativa del comportamento delittuoso tenuto — alla luce della dinamica
dei fatti e delle cause del comportamento — sulla proseguibilità della semilibertà e
conseguentemente dell’avvenuto fallimento del trattamento di risocializzazione. Del
resto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere
limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli ele-

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Aricò Espedito — RG: 17383/13, RU: 84;

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tempestivo ricorso per cassazione Aricò Espedito chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

menti di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la
mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone e altri, rv.
207944). L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato
di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del
convincimento (Sez. Un. 16 dicembre 1999, n. 24, Spina, rv. 214794). Inoltre, ai
sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché
dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre
alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22 ottobre 1996, n. 16, Di Francesco,
rv. 205621). La decisione impugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine al
percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale di Sorveglianza, per cui nessuna censura di mancanza o manifesta illogicità della motivazione può essere mossa
alla stessa.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Aricò Espedito — RG: 17383/13, RU: 84;

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ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive

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