Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13523 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13523 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCARELLI SALVATORE N. IL 07/11/1982
avverso l’ordinanza n. 539/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 21/01/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 11 aprile 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Lucarelli Salvatore
volta a ottenere la misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47 ter ordinamento penitenziario.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
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2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014
Il Presidente
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