Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13522 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13522 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIACOMO GIOVANNI N. IL 18/07/1954
avverso l’ordinanza n. 428/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 12 marzo 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Di Giacomo Giovanni avverso il diniego di permesso ex art. 30 OP di cui al decreto del Magistrato
di Sorveglianza di Reggio Emilia del 9 gennaio 2013.
2. — Avverso il citato provvedimento è stato interposto tempestivo ricorso per

altresì motivi aggiunti approfondendo le censure già avanzate nell’atto di impugnazione.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva per vero che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova
valutazione del merito, operazione preclusa avanti a questa Corte. Il provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente valutato tutti gli elementi risultanti dagli
atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge
penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità.
3.2 — È stato tenuto per vero conto della pericolosità del condannato quale desumibile dai suoi precedenti penali e l’insussistenza dei presupposti di concedibilità
tra cui l’imminente pericolo di vita dei genitori del reclamante in linea con l’eccezionalità del beneficio richiesto.
Manifestamente infondate sono le questioni di legittimità costituzionale stante la
loro genericità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc_ pen.

per questi motivi

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Di Giacomo Giovanni — RG: 17289/13, RU: 78;

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cassazione con richiesta di annullamento. Il difensore del Di Giacomo presentava

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Il Presidente

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