Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13521 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13521 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

Data Udienza: 21/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLLAKU SOKOL N. IL 27/12/1974
avverso la sentenza n. 241/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

(

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 11 ottobre 2012, la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza 12 ottobre 2011 del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato Sollaku Sokol responsabile del
reato di cui all’art. 13 comma 13 bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 condannandolo
alla pena di giustizia.

tempestivo ricorso per cassazione Sollaku Sokol chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio in genere,
il giudice non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati
nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito
nell’esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito un’argomentazione compiuta
e logicamente sviluppata in ordine alla dosimetria della pena, tenuto conto della
capacità a delinquere del prevenuto e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi
dell’art. 62 bis cod. pen. o comunque per una riduzione di pena.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Sollaku Sokol — RG: 17267/13, RU: 77;

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Il Presidente

ornigirfe estrs e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA