Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13520 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13520 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO PICCOLO CALOGERO N. IL 10/07/1972
avverso l’ordinanza n. 6203/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 7 novembre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Lo Piccolo Calogero
avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in data 7 novembre 2012
che aveva disposto il divieto da parte del prefato di ricevere e acquistare quotidiani
locali dell’area geografica di appartenenza.

ricorso per cassazione Lo Piccolo Calogero chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, lett. b) della L. 26
luglio 1975, n. 354, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95, su richiesta del P.M. o
su proposta del direttore dell’istituto, il giudice che ha emesso una sentenza di primo grado nei confronti di un imputato può disporre limitazioni nella ricezione della
stampa anche locale, nonché può sottoporre la corrispondenza a visto di controllo
per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto penitenziario.
In tale contesto, il Magistrato di Sorveglianza ha ritenuto che la ricezione da
parte dell’odierno ricorrente della stampa della provincia d’origine potesse costituire
un veicolo attraverso il quale il ricorrente poteva continuare a gestire dal carcere le
attività illecite e le dinamiche dell’omonima associazione criminosa di stampo mafioso, della quale egli faceva parte col ruolo di spicco, si da consentirgli l’elaborazione di nuove strategie criminali.
Il Tribunale di Sorveglianza, innanzi al quale il prefato ha impugnato il suddetto
provvedimento, ha respinto il reclamo da lui proposto con ordinanza oggetto della
presente impugnazione.

Ritiene il Collegio che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia congrua
ed incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome rispondente ai canoni
della logica e della non contraddizione, avendo il provvedimento rilevato da un lato
la pericolosità del ricorrente, ritenuto esponente di spicco dell’omonima cosca mafiosa tuttora viva ed operante sul territorio detto; dall’altro avendo fatto riferimento
ai collegamenti che gli appartenenti a detta organizzazione mafiosa normalmente

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Lo Piccolo Calogero — RG: 17255/13, RU: 75;

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2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

mantengono con i sodali in libertà; al pericolo che il richiedente, venuto a conoscenza tramite la lettura dei giornali locali di fatti di mafia, riportati con dovizia di
particolari, potesse trasmettere ordini all’esterno per influire su detti fatti.
Pertanto la ricezione della stampa relativa alla provincia di appartenenza del
prefato ben poteva consentire al prefato di continuare a gestire dal carcere le attività illecite e le dinamiche dell’omonima associazione mafiosa di appartenenza, radi-

oltre ad agevolarlo nell’elaborazione di nuove strategie criminali, potevano altresì
fungere da canali di collegamento con l’esterno, idonei a consentirgli di dialogare
con la cosca mafiosa di appartenenza (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 26306 del
20/4/2011, Bonura, Rv. 250717).
Non è dubbio che le limitazioni disposte nei confronti del ricorrente costituiscano
significative restrizioni del fondamentale diritto della libertà di comunicazione, garantito dall’art. 15 Cost. a tutti i cittadini, ivi compresi quelli reclusi; esse tuttavia
sono da ritenere compatibili col dettato costituzionale, siccome previste per un
tempo definito e siccome giustificate, nel caso concreto, dalla grave ed inderogabile
necessità che ha lo Stato di diritto di tutelare le esigenze di sicurezza della collettività, certamente lese dagli spregiudicati ed aggressivi comportamenti criminosi tenuti dalla cosca mafiosa, della quale il ricorrente è stato ritenuto esponente di spicco e che ha dato prova di essere pienamente operativa sul territorio.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Lo Piccolo Calogero — RG: 17255/13, RU: 75;

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cata nella provincia anzidetta, si che le notizie da lui ricevute da Reggio Calabria,

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