Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13518 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13518 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTI GIROLAMO N. IL 27/08/1975
avverso l’ordinanza n. 1197/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 31 gennaio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia parzialmente rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Monti
Girolamo volta a ottenere la liberazione anticipata ex art. 54 primo comma L.
354/74, in relazione ai semestri ivi indicati.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 permette la concessione della liberazione
anticipata al condannato a pena detentiva “che abbia dato prova di partecipazione
all’opera di rieducazione”. Che si tratti di prova di una partecipazione effettiva si
deduce dalla previsione del comma 3, che prevede la revoca in caso di condanna
per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla
concessione; la sentenza di parziale incostituzionalità della norma da parte della
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, non elide, anzi
rafforza la pretesa di una partecipazione non solo formale da parte del detenuto
all’opera di rieducazione, disponendo che la revoca del beneficio debba intervenire
se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna del beneficio, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio: quindi la decisione del Tribunale di Sorveglianza non è più automatica, ma è connessa ad una valutazione in ordine alla
partecipazione effettiva del detenuto all’opera di rieducazione, messa in dubbio dalla commissione di delitti successivamente alla concessione della liberazione anticipata. Questa Corte ha, quindi, affermato che la risocializzazione del condannato, ai
fini della concessione della liberazione anticipata, deve essere effettiva e concreta e
non solo formale o meccanica o “di comodo”, perché il trattamento cui è sottoposto
il detenuto è finalizzato alla tangibilità dei risultati onde non favorirne l’utilizzo
strumentale e meramente utilitaristico. (Sez. 1, n. 45586 del 24/11/2010 – dep.
29/12/2010, Riina, rv. 249173).

3.1 — Ciò posto, il provvedimento impugnato, dando conto in modo analitico
delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi
risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Monti Girolamo — RG: 17242/13, RU: 73;

ricorso per cassazione Monti Girolamo chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

legittimità. È stato in particolare posto in evidenza il comportamento irregolare del
Monti che esprime in sé proprie quella carenza di partecipazione all’opera di rieducazione che è alla base della concessione dell’istituto invocato.
3.2. — Il gravame inoltre, più che individuare singoli aspetti del provvedimento
impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova valutazione del
merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non con-

di legittimità.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

3

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21

‘iere estensor^

gennaio

2014

Il Presidente

creto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili in questa sede

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA