Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13515 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13515 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCAGLIONE FRANCESCO N. IL 21/09/1946
avverso l’ordinanza n. 2862/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 21/01/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 17 gennaio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Scaglione Francesco volta a ottenere il differimento facoltativo della esecuzione della pena per motivi di salute.
rente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014
III
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Il Presidente
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricor-