Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13514 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13514 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
(.1
MATHY GUILLAME NICOLAS N. IL 04/11/1988
avverso l’ordinanza n. 2139/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva

1. — Con ordinanza deliberata in data 9 gennaio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione avanzata nell’interesse di Mathy Guillaume Nicolas avverso il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 16 D. Lgo 286/98.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il ricorso contiene per vero la reiterazione di censure in ordine alle quali il
giudice di merito ha già adeguatamente risposto. Va pertanto ravvisata non solo la
reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede
di legittimità, stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione davanti a questa
Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre
conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo
fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v.
ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n. 19399, Fiozzi).
3.2 — Così nell’ordinanza gravata hanno trovato esaustivo e congruo vaglio i rilievi difensivi osservando che il rapporto di convivenza con la futura moglie indicato
dall’odierno ricorrente non è uno dei casi preclusivi alla espulsione ai sensi dell’art.
19 D.Lvo 286/98.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Mathy Guillaume Nicolas — RG: 17176/13, RU: 69;

2

ricorso per cassazione Mathy Guillaume Nicolas chiedendone l’annullamento.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

lier esten ore

Il Presidente

Il ins

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