Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13510 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13510 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBANO GIOVANNI N. IL 03/06/1950
avverso la sentenza n. 202/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 03/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 21/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva

1. — Con sentenza emessa in data 3 maggio 2011, la Corte di Appello di Lecce
confermava la sentenza 24 aprile 2006 del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato Albano Giovanni responsabile del reato di
favoreggiamento a fine di lucro dell’ingresso e della permanenza di quattro cittadini
extracomunitari (art. 12 comma quinto D. L.vo 286/98).

tempestivo ricorso per cassazione Albano Giovanni chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo e non
concretot limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e dei principi in tema di motivazione.
Il provvedimento impugnato, per contro, dando conto in modo analitico delle
ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni
della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità. In particolare sono stati evidenziati dal giudice i profili di responsabilità
del prefato analiticamente individuandoli nel contesto di prova resosi disponibile in
giudizio dandone esaustiva ragione con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
Ed è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c)
cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la
sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa
Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e
altri; n. 4641 dei 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del
2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel
ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.

Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Albano Giovanni — RG: 17119/13, RU: 62;

2

2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014

Il Presidente

per questi motivi

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