Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13509 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13509 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO GIUSEPPE N. IL 02/03/1969
avverso la sentenza n. 124/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 21/01/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2012, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 16 dicembre 2009 del
Tribunale di Taranto che aveva dichiarato Romano Giuseppe, responsabile del reato
di cui all’art. 4 L. 110/75 condannandolo alla pena di giustizia.
tempestivo ricorso per cassazione Romano Giuseppe chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo e non
concreto/ limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e dei principi in tema di motivazione. In particolare
si assume che il giudice del merito non avrebbe dato conto delle argomentazioni
favorevoli al prevenuto quando per contro è ampia ed esaustiva la disamina in punto di qualificazione come sfollagente del bastone rinvenuto nella vettura del Romano.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014
DEPOSITATAI
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2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto