Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13509 del 10/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13509 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Zecconi Luigi nato a Napoli il 26/07/1960
2. Zecconi Giorgio nato a Napoli il 27/07/1984
3. Marigliano Marco nato a Napoli il 12/05/1985
avverso la ordinanza del 10/03/2015 del Tribunale del riesame di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Napoli;
uditi per gli imputati l’avv. Francesco Carotenuto quale sostituto processuale dell’
avv.

Fulgeri che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Yiser, e,
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Napoli,
giudicando a seguito di annullamento con rinvio della ordinanza della stessa A.G.
in data 13 marzo 2014 disposto con sentenza di questa Corte n. 1544/2014,
rigettava l’istanza di riesame proposta da Luigi Zecconi, Giorgio Zecconi e Marco
Marigliano avverso il decreto in data 23 maggio 2013 del Gip del Tribunale di
Napoli con il quale era stato disposto il sequestro preventivo dell’area identificata

Data Udienza: 10/02/2016

al NCT f. 92 part. 461. Rilevava il Tribunale che essendo nelle more stato
emesso nei confronti degli imputati il decreto che dispone il giudizio doveva
considerarsi per ciò stesso preclusa la valutazione del fumus commissi delitti,
come da giurisprudenza di legittimità consolidata, trattandosi di misura cautelare
reale; osservava poi che doveva considerarsi sussistente il periculum in mora
tenuto conto delle ulteriori conseguenze dannose del reato di lottizzazione
abusiva ascritto ai prevenuti.
2. Avverso l’ordinanza, tramite i difensori fiduciari, hanno proposto ricorso

più profili di violazione di legge, peraltro previa ampia ricostruzione degli aspetti
fattuali e giuridici della fattispecie in contesto nonché delle correlative questioni
cautelari incidentali.
2.1 Con una prima censura lamentano che il Tribunale, trincerandosi dietro
la preclusione dell’emissione del decreto che dispone il giudizio non abbia dato
corretta attuazione alla sentenza di rinvio, che di contro esigeva specifica
motivazione sulla sussistenza del fumus criminis, così integrandosi la violazione
dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Rilevano peraltro che non erano stati
attinti da decreto di rinvio a giudizio del Gup, bensì da decreto di citazione
diretta a giudizio emesso dal PM, riguardando la giurisprudenza di legittimità
richiamata sul punto dal Tribunale di Napoli la prima, ma non la seconda ipotesi.
Con la conseguenza che, inapplicabile al caso di specie tale giurisprudenza, la
ordinanza impugnata aveva omesso ogni verifica in punto compatibilità dei
manufatti realizzati con la normativa urbanistica e così violato gli artt. 30, 44,
d.P.R. 380/2001 e gli artt. 321, 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza
assoluta di motivazione.
2.2 Con una seconda censura i ricorrenti si dolgono della mancanza di
motivazione del Tribunale in ordine all’intervenuta estinzione dei reati edilizi
contestati per sanatoria ovvero per prescrizione, richiamandosi alla
giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Corte EDU relativamente al
sequestro ed alla confisca di terreni in caso di reato di lottizzazione abusiva
prescritto.
2.3 Con una terza censura criticano la decisione del Tribunale di Napoli in
ordine alla affermazione delle eseigenze cautelari, non importando le opere
edilizie realizzate alcun aggravio urbanistico per il Comune di Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Quanto al primo profilo del motivo di impugnazione dedotto, va rilevato
che con la sentenza di rinvio questa Corte aveva richiesto al Tribunale del
riesame di Napoli di motivare in ordine alla “conformità” ovvero “difformità” dei

2

per cassazione gli imputati deducendo un unico complesso motivo, articolato in

manufatti realizzati dagli imputati nella particella n. 461 del foglio 92, Comune di
Napoli, alle prescrizioni urbanistiche vigenti, «tenuto conto che la consistenza
degli interventi edilizi realizzati fa emergere la possibile sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva».
In sede di rinvio il Tribunale ha sostanzialmente omesso di effettuare
l’accertamento richiesto, per la considerazione, ritenuta pregiudiziale, che nelle
more era stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati. In questo senso il
Tribunale ha fatto riferimento alla, peraltro consolidata, giurisprudenza di

fumus criminis ai fini cautelari.
Tale argomentazione si basa tuttavia su un presupposto erroneo.
Nel caso di specie detta giurisprudenza di legittimità appare infatti ultronea,
riguardando il caso, affatto diverso, in cui si sia disposto il rinvio a giudizio da
parte del Gup e quindi il caso in cui l’ ipotesi accusatoria, quanto alla non
manifesta infondatezza, sia stata vagliata da un organo avente natura
giurisdizionale.
Nel caso di specie pacificamente ciò non è avvenuto, essendovi stata
citazione diretta degli imputati da parte del PM e non essendovi stato dunque
alcuno scrutinio sulla fondatezza dell’azione penale da parte di un giudice.
Diversamente opinando ossia equiparando gli effetti del decreto che dispone
il giudizio a quelli del decreto di citazione diretta, si potrebbe ragionevolmente
profilare una violazione del principio di “parità delle parti” sancito dall’art. 111,
secondo comma, Cost., sicchè in virtù di una interpretazione sistematica
costituzionalmente orientata, nel caso di specie si deve affermare che non si è
verificato alcun effetto preclusivo in ordine alla valutazione di sussistenza del
fumus commissi delicti.
Pertanto la correlativa totale omissione da parte del Tribunale del riesame di
Napoli implica una chiara violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
3. Peraltro il Tribunale, concretizzando analoga violazione di legge, non ha
dato nessuna risposta alle ulteriori questioni, poste dalle difesa, della sanatoria
del reato contestato ai ricorrenti e della prescrizione dello stesso, con specifico
ulteriore riguardo alla confiscabilità dei beni in sequestro nonostante
l’eventualmente accertato effetto estintivo.
4. In virtù delle considerazioni che precedono e considerata la portata
astrattamente dirimente e preclusiva dei temi di indagine non trattati dal giudice
del rinvio, l’ordinanza impugnata va dunque annullata e per l’effetto disposto
ulteriore rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.

3

legittimità secondo la quale tale circostanza processuale preclude l’esame del

Così deciso il 10/02/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA