Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13504 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13504 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIANLUCA N. IL 05/05/1982
avverso l’ordinanza n. 66/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che il GIP del Tribunale di Milano, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 16.10.2012 ha rigettato l’istanza con la quale ESPOSITO GIANLUCA aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra delitti di rapina giudicati con la sentenza
ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Milano dell’11.1.2010 (irrevocabile il 18.2.2011) e con la
sentenza ex art.444 c.p.p. del Tribunale di Milano dell’8.10.2009 (irrevocabile il 30.10.2009);
Visto il ricorso dell’imputato;
applicazione pena, doveva essere seguita la procedura prevista dall’art. 188 disp. attuazione
c.p.p., non rispettata nella specie poiché non vi è stato un accordo sulla pena tra le parti né vi
è stata una richiesta di pena da parte del condannato, sulla quale il Pubblico Ministero abbia
manifestato il proprio dissenso;
Ritenuto che il giudice dell’esecuzione, non essendo stata rispettata la suddetta procedura,
avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza, senza entrare nel merito;
Atteso che l’inammissibilità dell’istanza deve essere rilevata da questa Corte, non essendo
soggetta ad alcuna sanatoria e che conseguentemente deve essere dichiarato inammissibile
anche il ricorso;
Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, ma lo stesso non deve essere condannato anche al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende poiché anche il giudice dell’esecuzione ha
concorso nell’errore procedurale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Considerato che, trattandosi di sentenze emesse a seguito di richiesta delle parti di