Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13503 del 09/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13503 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di
1) Ambrogio Flavio nato a Fossano il 15/12/1954
2) Ambrogio Vincenzo nato a Fossano il 24/10/1977
avverso l’ordinanza del 25/11/2014 del Gup del Tribunale di Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 25 novembre 2014 il Gup del Tribunale di Cuneo
dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio emessa nei confronti di
Ambrogio Flavio ed Ambrogio Vincenzo per il reato di cui agli artt. 110, cod.
pen., 2, d.lgs. n. 74/2000. Il giudice a quo ne ravvisava la causa nel fatto che
l’interrogatorio degli imputati fosse stato dal PM delegato alla Agenzia delle
entrate di Cuneo, che tuttavia doveva considerarsi soggetto non legittimato a
svolgere attività di PG. Per l’effetto della declaratoria di nullità, si disponeva la

Data Udienza: 09/02/2016

restituzione degli atti al PM per l’effettuazione dell’adempimento mancante ed
ulteriore corso.
2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il
Tribunale di Cuneo, affermandone l’abnormità e per tale ragione chiedendone
l’annullamento. Con ampia argomentazione il ricorrente contesta il presupposto
affermatosi nell’ordinanza impugnata a sostegno della declaratoria di nullità del
decreto di citazione a giudizio, sostenendo che la qualità di ufficiali/agenti di PG
dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate emergesse dalla normativa di settore e

locale articolazione di detta Agenzia fiscale.
3. Il PG presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo il
rigetto del ricorso, escludendo trattarsi di provvedimento abnorme, potendo il PM
rinnovare l’atto dichiarato nullo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Deve considerarsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il
principio che non può considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il
giudice del dibattimento dichiara, anche erroneamente, la nullità del decreto che
dispone il giudizio, posto che ciò rientra nei poteri conferitigli dall’ordinamento
processuale e comunque non può determinare una stasi processuale, ben
potendo il PM rinnovare gli atti ravvisati nulli e quindi la richiesta di rinvio a
giudizio (tra le molte, in questo senso v. da ultimo Sez. 2, n. 26241 del
11/06/2015, PM in proc. T., Rv. 264012).
Vi è peraltro da osservare che nel caso di specie la pronuncia impugnata è
tutt’altro che erronea, basandosi sulla rilevata nullità dell’interrogatorio di uno
dei due imputati in quanto delegata alla locale Agenzia delle entrate, avendo il
Tribunale escluso che si tratti di soggetto legittimato a svolgere attività di PG e
rilevato peraltro che nel procedimento ha posizione di persona offesa dal reato.
I riferimenti normativi indicati dal PM ricorrente sono infatti del tutto
ultronei, riguardando una normativa che disciplinava i vecchi uffici delle imposte
ovvero le funzioni, pacificamente di PG della Guardia di finanza, ma non le attuali
Agenzie fiscali (in questo stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 13494 del 09/03/2011,
Tamberlich, non massimata sul punto). Inoltre è indubbio che l’Agenzia delle
entrate abbia la qualità di persona offesa del reato per il quale si procede (cfr.
Sez. 3, n.42632 del 16/804/2013, P.O. in proc. Maccan, Rv. 258306).
3. Per dette ragioni il provvedimento non è ricorribile per cassazione, sicchè
il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
2

che pertanto fosse legittimamente delegabile l’interrogatorio degli imputati alla

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 09/02/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA