Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13502 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13502 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULLOTTI GIUSEPPE N. IL 10/10/1960
avverso l’ordinanza n. 426/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 12.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
respinto il reclamo proposto da GULLOTTI GIUSEPPE avverso il provvedimento in data
8.1.2013 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva sottoposto il predetto
alla limitazione della corrispondenza ai soli familiari ammessi ai colloqui per la durata di mesi
tre;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto congruamente motivato il provvedimento
del Magistrato di sorveglianza in considerazione delle informazioni della DIA e del Comando

denominata Cosa Nostra; del pericolo che il Gullotti possa stabilire contatti con organizzazioni
criminali, essendo accertata la sua attuale adesione alla suddetta organizzazione nonostante il
tempo trascorso in carcere;

Rilevato che nel ricorso, presentato personalmente dal suddetto detenuto, sottoposto al regime
di sorveglianza di cui all’art. 41-bis 0.P., si sostiene che l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza sarebbe illegittima perché:
-i magistrati componenti il collegio non appartenevano all’Ufficio di sorveglianza di Reggio
Emilia, dal quale dipende l’istituto penitenziario di Parma;
-mancherebbero i presupposti per emettere il provvedimento, in quanto non sussisterebbe
alcun pericolo di collegamenti con organizzazioni criminali, pericolo comunque già scongiurato
con il controllo sulla corrispondenza;
-la proroga sarebbe illegittima perché intervenuta dopo la scadenza del precedente
provvedimento di proroga;

Ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché il reclamo avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia doveva essere deciso dal
Tribunale di sorveglianza di Bologna e non attengono alla capacità del giudice le disposizioni
sulla formazione dei collegi giudicanti; l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata sul
pericolo dei collegamenti con organizzazioni criminali, e le limitazioni della corrispondenza sono
autonomamente previste dall’art. 18-ter O.P. rispetto al visto di controllo sulla corrispondenza;
Il decreto di proroga intervenuto dopo la scadenza del termine originario ha natura di
autonomo provvedimento di sottoposizione alle suddette limitazioni della corrispondenza,
essendo adeguatamente motivato sulle ragioni dell’adozione del provvedimento;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, l’impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 606/3 c.p.p. e che alla relativa declaratoria
conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella

1

Generale dell’Arma Carabinieri; del ruolo ricoperto dal predetto nell’ambito dell’associazione

proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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