Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13502 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13502 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
nel procedimento nei confronti di
1) Mana Domenico nato a Torino il 15/03/1944
2) Siffredi Alberto nato a Genova il 02/10/1948
avverso l’ordinanza del 24/02/2015 del Tribunale di Cuneo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 24 febbraio 2015 il Tribunale di Cuneo dichiarava la
nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Mana Domenico
e Siffredi Alberto per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 11, d.lgs. n.
74/2000. Il giudice a quo ne ravvisava la causa nel fatto che l’interrogatorio
richiesto dal Mana ex art. 415 bis, cod. proc. pen. fosse stato dal PM delegato
alla Agenzia delle entrate di Cuneo, che tuttavia doveva considerarsi soggetto
non legittimato a svolgere attività di PG, anche perché persona offesa dal reato.

Data Udienza: 09/02/2016

Per l’effetto della declaratoria di nullità, veniva disposta la restituzione degli atti
al PM per l’effettuazione dell’adempimento mancante ed ulteriore corso.
2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il
Tribunale di Cuneo, affermandone l’abnormità e per tale ragione chiedendone
l’annullamento. Con ampia argomentazione il ricorrente contesta il presupposto
affermatosi nell’ordinanza impugnata a sostegno della declaratoria di nullità del
decreto di citazione a giudizio, sostenendo che la qualità di ufficiali/agenti di PG
dei dipendenti dell’Agenzia delle entrate emergesse dalla normativa di settore e

articolazione di detta Agenzia fiscale.
3. Il PG presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso, escludendo trattarsi di provvedimento
abnorme e quindi, assenti specifiche previsioni di impugnabilità, per questa sola
ragione ricorribile in cassazione, peraltro rilevando che la giurisprudenza di
legittimità ha già escluso che l’ Agenzia delle entrate abbia funzioni di polizia
giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Deve considerarsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il
principio che non può considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il
giudice del dibattimento dichiara, anche erroneamente, la nullità del decreto che
dispone il giudizio, posto che ciò rientra nei poteri conferitigli dall’ordinamento
processuale e comunque non può determinare una stasi processuale, ben
potendo il PM rinnovare gli atti ravvisati nulli e quindi la richiesta di rinvio a
giudizio (tra le molte, in questo senso v. da ultimo Sez. 2, n. 26241 del
11/06/2015, PM in proc. T., Rv. 264012).
Vi è peraltro da osservare che nel caso di specie la pronuncia impugnata è
tutt’altro che erronea, basandosi sulla rilevata nullità dell’interrogatorio di uno
dei due imputati in quanto delegata alla locale Agenzia delle entrate, avendo il
Tribunale escluso che si tratti di soggetto legittimato a svolgere attività di PG e
rilevato peraltro che nel procedimento ha posizione di persona offesa dal reato.
I riferimenti normativi indicati dal PM ricorrente sono infatti del tutto
ultronei, riguardando una normativa che disciplinava i vecchi uffici delle imposte
ovvero le funzioni, pacificamente di PG della Guardia di finanza, ma non le attuali
Agenzie fiscali (in questo stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 13494 del 09/03/2011,
Tamberlich, non massimata sul punto). Inoltre è indubbio che l’Agenzia delle
entrate abbia la qualità di persona offesa del reato per il quale si procede (cfr.
Sez. 3, n.42632 del 16/804/2013, P.O. in proc. Maccan, Rv. 258306).

2

che pertanto fosse legittimamente delegabile l’interrogatorio del Mana alla locale

3. Per dette ragioni il provvedimento non è ricorribile per cassazione, sicchè
il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 09/02/2016

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