Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13501 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13501 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PILATI STEFANO N. IL 20/03/1975
avverso l’ordinanza n. 3117/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 28.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
rigettato l’ istanze di affidamento in prova al servizio sociale presentata da PILATI STEFANO,
ritenendo che non fosse formulabile un giudizio prognostico favorevole in considerazione dei
gravi precedenti penali; di recenti episodi per atti osceni, guida senza patente, falso ideologico;
del breve periodo di carcerazione patito che non aveva consentito una approfondita analisi
della personalità del detenuto;

Rilevato che il difensore ha presentato ricorso nei confronti del suddetto provvedimento,

misura alternativa richiesta, tenuto conto della risalenza (anno 1995) dei precedenti penali;
della non gravità dei fatti per i quali recentemente aveva riportato condanna od era stato
denunciato; della possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa;

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la mancata concessione della richiesta
misure alternativa in modo congruo e che il ricorso si basa sostanzialmente su censure di fatto,
non apprezzabili in sede di legittimità;

Considerato che il ricorso, in quanto basato su questioni di fatto, deve essere dichiarato
inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

sostenendo che gli elementi emergenti dagli atti avrebbero consentito di concedere al Pilati la

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