Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 135 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 135 Anno 2016
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTURELLI ALBINO N. IL 04/10/1945 parte offesa nel
procedimento
c/
CORADI IOLE N. IL 12/02/1948
avverso il decreto n. 551/2014 GIUDICE DI PACE di LODI, del
10/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Data Udienza: 14/10/2015

Letta la requisitoria in data 27/05/2015 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con decreto in data 10/12/2014, il Giudice di pace di Lodi ha disposto
l’archiviazione del procedimento nei confronti di Corradi Iole iscritto a seguito di

Avverso l’indicato decreto ha proposto personalmente ricorso per cassazione
Venturelli Albino, denunciando inosservanza dell’art. 127 cod. proc. pen., per
l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva
fatto richiesta.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, secondo il consolidato orientamento
della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla
persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da
procura speciale (Sez. 6, n. 2330 del 15/01/2014 – dep. 20/01/2014, P.O. in
proc. Lattanzi, Rv. 258256; conf.: Sez. U, n. 47473 del 27/09/2007 – dep.
20/12/2007, Lo Mauro, Rv. 237854).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 14/10/2015.

denuncia – querela di Venturelli Albino.

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