Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 135 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 135 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE SANREMO – CONFLITTO SE:ili
6371
1) GIP TRIBUNALE ASTI N. IL
o•dU
alp.iegisa-l’ordinanza n. 4383/2011 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
25/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
~sentite le conclusioni del PG Dott. 4e
, „I
dAm-Atz, ce_f2k/Led~
cée.

Udit i difenso Avv.;

,

-,
6;ge-e -r-=

Data Udienza: 05/12/2012

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza resa il 27 settembre 2011 il G.I.P. del Tribunale di Asti
dichiarava la propria incompetenza per territorio a prendere cognizione del
procedimento nr. 70/2010 R.N.R. a carico di Hagen Hodo ed altri cinque soggetti,
imputati di varie condotte di concorso nell’importazione dall’estero di vari quantitativi
di sostanza stupefacente, successivamente detenuti e ceduti nel territorio di Asti ed
connessione tra reati di pari gravità ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen, comma 1 lett.
b) e ritenendo prima violazione tra quelle contestate l’importazione di circa due
chilogrammi di cocaina tramite il valico frontaliero di Ventimiglia, contestata al capo
A), ragione per la quale la competenza doveva essere attribuita al Tribunale di
Sanremo nel cui circondario si era verificata l’introduzione della sostanza illecita nel
territorio dello Stato.
2. Resiste alla declinatoria di competenza il G.I.P. del Tribunale di Sanremo
mediante ordinanza resa il 25 maggio 2012, con la quale ha sollevato conflitto,
opponendo che nel caso in esame ai capi A), B), C), H), I) agli imputati era stata
contestata la condotta di “organizzazione” dell’acquisto e di importazione dello
stupefacente in Italia con destinazione nella zona di Asti e che tale azione era
antecedente rispetto alla materiale importazione, determinando la competenza per
territorio del Tribunale di Asti secondo criteri già affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione in fattispecie analoga.
Considerato in diritto

1.11 conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti
ricusato di prendere cognizione del procedimento di cognizione, promosso a carico
degli stessi imputati in ordine ai medesimi fatti di reato, con ciò determinando la stasi
del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai
sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l’affermazione della
competenza del G.I.P. del Tribunale di Asti.
2. Quanto alla regola di determinazione della competenza per territorio, è
pacifico che a carico degli imputati sono stati configurati piu’ reati di importazione
dalla Spagna in Italia, successiva detenzione e vendita in territorio italiano, di diversi
quantitativi di cocaina, fatti commessi con una pluralità di azioni, esecutive del

1

in altre località della Liguria, del Piemonte e della Lombardia, ravvisando il vincolo di

medesimo disegno criminoso; pertanto, l’accusa nella sua formulazione attuale
consente di ravvisare il vincolo di connessione tra tutti i reati contestati ai sensi
dell’art. 12, lett. b) cod. proc. pan., apparendo avvinti dal nesso di continuazione, il
che rende applicabile il criterio dettato dall’art. 16 cod proc. pen., comma 1, secondo
il quale in caso di connessione la competenza per territorio spetta al giudice
competente per il reato più grave, e, se tutti di pari gravità, a quello competente per
il primo reato. Il vero punto di contrasto tra autorità giudiziarie in conflitto verte
sull’individuazione della prima fattispecie di reato in senso cronologico e sul punto si

deve concordare con il giudice remittente.
2.1 Premesso che la competenza per territorio deve essere determinata in
riferimento alla condotta come individuata e contestata dal Pubblico Ministero
nell’imputazione, nel caso in esame il capo A), che riguarda la prima operazione
d’importazione, contiene la seguente descrizione dei comportamenti tenuti dagli
imputati, i quali, in concorso tra loro, “organizzavano l’importazione dalla Spagna,
trasportavano in Italia, detenevano e destinavano alla vendita nella provincia di Asti
e nel nord Italia, una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina., in
particolare Nonaj concordava con il cognato Hodo Hagen, operante in Tarragona in
Spagna, l’acquisto ed il successivo trasporto nel térritorio di Asti della sostanza
stupefacente, quindi incaricava De Francesco Paolo di assumere il ruolo di vettore
della sostanza stupefacente”, questi si recava a Tarragona e riceveva da Hodo Hagen
la sostanza che veniva trasportata in Italia, transitando dal valido di frontiera di
Ventimiglia per giungere ad Asti, fatto commesso tra Asti e Tarragona. Ebbene, le
attività criminose in contestazione sono individuate in una progressione temporale e
fattuale come orientate verso lo stesso unico fine di acquisire la disponibilità in Asti di
un quantitativo di cocaina, per cui, come affermato da questa Corte in fattispecie
analoghe, esse perdono la loro individualità per integrare un’unica fattispecie di reato
(tra le tante: Cass. sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, Pintori, rv. 246404), ma
conservano il loro autonomo rilievo soltanto ai fini di determinare la competenza per
territorio in funzione del luogo di compimento della prima di esse.
2.2 Inoltre, in conformità a precedenti pronunce di questa Corte (Cass. sez. 6,
n. 3882 del 4/11/2011, Annunziata, rv. 251526; Sez. 4, n. 11170 del 14/01/2005,
Agosti, Rv. 231144; Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, Gjieta, in motivazione; sez. 4,
n. 9496 del 31/1/2008, PG in proc. Baumgardt, rv. 239259), poiché l’ipotesi
accusatoria prevede come condotta antecedente alla materiale introduzione della
droga nel territorio italiano quella dell’accordo iniziale per l’acquisizione della droga e

0

dell’organizzazione dell’importazione mediante i contatti con il fornitore operante sul

territorio spagnolo, la predisposizione dei mezzi finanziari di acquisto della droga, ii/ f

2

.___

reperimento del corriere e del mezzo di trasporto, la gestione dei contatti tra costoro,
il tutto svoltosi in Asti e poiché assume rilievo penale anche il solo accordo finalizzato
all’acquisto dello stupefacente, deve ritenersi che siffatta attività preparatoria ed
organizzativa integri la prima condotta antigiuridica in grado di realizzare la
consumazione del delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90.
Né in senso contrario può considerarsi quanto statuito da questa prima sezione
con la pronuncia n. 45482 del 19/11/2008, Conf. comp. in proc. Nunez, rv. 242070,
funzione del luogo di introduzione della droga, è stato individuato in ragione della
contestazione sotto il profilo oggettivo di tale unica condotta, in assenza di qualsiasi
riferimento alla fase di scambio dei consensi ed alla preparazione antecedenti.
Pertanto, deve essere dichiarata la competenza del G.I.P. del Tribunale di Asti,
al quale vanno trasmessi gli atti per il prosieguo.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del C.I.P. del Tribunale di Asti, cui dispone trasmettersi
gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012.

in quanto il diverso criterio di determinazione della competenza allora prescelto in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA