Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13499 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13499 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DODAJ ALVARO N. IL 19/07/1975
avverso l’ordinanza n. 331/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 27.11.2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto DODAJ ALVARO avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo con il quale era stata respinta la
richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 8.10.2010 – 8.4.2011, avendo il
detenuto presentato i motivi di reclamo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del
provvedimento del Magistrato di sorveglianza (notificato il 7.1.2013; motivi di ricorso
presentati il 28.1.2013);

suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che il suo reclamo era
tempestivo;

Atteso che con il ricorso non sono state indicate le ragioni né è stata dimostrata la tempestività
del reclamo;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso del tutto generici, l’impugnazione deve essere
dichiarata inammissibile e che alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la

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