Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13498 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13498 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIVILE IONEL N. IL 23/01/1956
avverso l’ordinanza n. 263/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 21/01/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 14 gennaio 2013, il Tribunale di Monza
dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Divile Ionel volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod.
proc. pen. in relazione alle condanne ivi indicate.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo e non
concreto limitandosi a enunciare ragioni gravatorie, con cui si prospettano non meglio chiarite violazioni di legge e dei principi in tema di motivazione, tanto che il
ricorso pare avanzato più per intenti defatigatori che ablativi.
Ed è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 581 comma 1, lett. c)
cod. proc. pen., l’impugnazione deve (inderogabilmente) enunciare, tra gli altri, “i
motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la
sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa
Corte (ex ceteris, Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2008, n. 47414, rv. 242129, Arruzzoli e
altri; n. 4641 del 1992, rv. 190733; n. 8596 del 2001, rv. 219087; n. 8863 del
2003, rv. 224115), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel
ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Udienza in c.c.: 21 gennaio 2014 — Divile lonel — RG: 16669/13, RU: 44;
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ricorso per cassazione Divile Ionel chiedendone l’annullamento.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 gennaio 2014
Il Presidente
iglie
pe estens re .