Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13497 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13497 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERGATA GIUSEPPE N. IL 02/06/1960
avverso l’ordinanza n. 1867/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che con ordinanza in data 5.12.2012 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha
rigettato l’istanza di detenzione domiciliare presentata da VERGATA GIUSEPPE, in quanto
collaboratore di giustizia, in relazione alla pena che sta scontando siccome determinata nel
provvedimento di cumulo del 30.12.2011, comprendente condanne per i delitti di cui agli artt.
648, 575, 416-bis e 629 c.p., commessi fino al 1995;
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha concesso la suddetta misura alternativa in
considerazione delle negative informazioni pervenute dalle forze dell’ordine e dalla D.N.A.;
relazione di sintesi in data 3.12.2012 attestante la non completezza del processo di revisione
critica e un comportamento solo formalmente collaborativo;
Rilevato
che il detenuto ha presentato personalmente ricorso avverso il suddetto
provvedimento denunciando un atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte dei
magistrati componenti del collegio; facendo presente che aveva collaborato con la giustizia fin
dal dicembre dell’anno 1993; che in numerosi provvedimenti (in parte allegati) era stato
attestato il suo buon comportamento in carcere e l’assenza di rapporti con la criminalità
organizzata; che era stato già ammesso alla fruizione di permessi premio; che i provvedimenti
e i pareri negativi nei suoi confronti derivavano da atteggiamenti ritorsivi per aver egli sempre
reclamato i propri diritti costituzionali;
Considerato che i motivi di ricorso sono basati esclusivamente su elementi di fatto che non
possono essere presi in considerazione in sede di legittimità e che l’ordinanza impugnata
appare adeguatamente motivata;
Considerato che il ricorso, in quanto basato su questioni di fatto non proponibili in sede di
legittimità, deve essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
delle violazioni del concluso programma di protezione per i delitti di truffa ed evasione; della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
DEPOSITATA1
IN CANCELLERIA