Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13497 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13497 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposto da
1. Ruggeri Stefano, nato a Cagliari il 23/09/1981
2. Flore Giacomo, nato a Cagliari il 10/11/1987
3. Diana Ignazio, nato a Cagliari il 22/05/1985

avverso l’ordinanza del 21/01/2015 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza con rinvio ad altro giudice.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, con ordinanza del
25/01/2015, ha convalidato i decreti del Questore di Cagliari, emessi in data
19/01/2015 e notificati in data 20/01/2015 ore 13,00 a Ruggeri Stefano, in data

Data Udienza: 03/02/2016

20/01/2015 ore 11,55 a Flore Giacomo e in data 20/01/2015 ore 12,00 a Diana
Ignazio, con cui si vietava ai predetti di accedere ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive, relative a campionati nazionali, interregionali, regionali
nonché alle partite della nazionale italiana e agli incontri amichevoli della
squadra Cagliari Calcio, su tutto il territorio nazionale con estensione agli spazi
antistanti e limitrofi per la durata di anni otto con obbligo di presentazione alla
Questura di Cagliari.

Giovanni Adami, difensori di fiducia di Stefano Ruggeri, Giacomo Flore, Ignazio
Diana, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo:
– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge 13
dicembre 1989, art. 6, comma 3 e successive modificazioni e dell’art. 178 c.p.p.,
lett. c) sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso
all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa
stante l’avvenuta convalida il giorno successivo con conseguente inefficacia del
provvedimento assunto prima delle 48 ore;
– con il secondo motivo si deduce la violazione e il difetto di motivazione in
ordine alla gradualità della sanzione;
– con il terzo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla previsione
del divieto con riferimento alle partite amichevoli;
– con il quarto motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di
necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura.

3. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento del Questore di Cagliari impositivo del divieto di accesso
agli stadi con obbligo di presentazione alla P.G., emesso in data 19/01/2015,
veniva notificato ai ricorrenti il 20/01/2015 – rispettivamente – alle ore 13,00 a
Ruggeri Stefano, alle ore 11,55 a Flore Giacomo e alle ore 12,00 a Diana
Ignazio; il PM. chiedeva la convalida in data 21/01/2015 alle ore 13,20 e il
Giudice convalidava il 21/01/2015 alle ore 13,00.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello per
cui al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare, da cui

2

2. Avverso l’ordinanza hanno presentato ricorsi gli Avv. Marcella Cabras e

è contraddistinta la fase della convalida del provvedimento questorile di cui alla
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, (ovvero di presentazione alla p.g. in
concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), è necessario che la
convalida del G.I.P. non intervenga prima che sia decorso il termine di
quarantotto ore dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento del
questore (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Cesare, Rv. 256379) e il mancato
rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a
consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di nullità di ordine

256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Nel caso in
esame la convalida è intervenuta prima delle 48 ore decorrenti dalla notifica del
provvedimento agli interessati e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata
senza rinvio, con perdita di efficacia del provvedimento erroneamente
convalidato, quanto all’obbligo di presentazione, ferma restandone l’intangibilità
quanto al divieto di accesso (ex multis Cass. 26/5/2011, n. 21022).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Cagliari in data 19/04/2015 limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Cagliari.
Così deciso il 03/02/2016

generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (Sez. 3, n. 32824 dell’11.6.2013, Cesare, Rv.

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