Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13496 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13496 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RINZIVILLO SAMUELE N. IL 24/07/1983
avverso l’ordinanza n. 153/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che la Corte d’appello di Caltanissetta, in veste di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza in data 17.7.2012 ha respinto l’istanza con la quale RINZIVILLO SAMUELE ha chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i seguenti reati separatamente giudicati
con sentenze passate in giudicato:
-1) art.416-bis c.p. commesso fino al gennaio 2002;
-2) violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione, commesse nel 2006;
– 3) rapina a mano armata commessa il 29.11.2006;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato, tenuto
conto che le violazioni di cui al punto 2 risultavano occasionali ed estemporanee; che anche la
rapina di cui al punto 3 era risultata un fatto commesso occasionalmente, al di fuori da logiche
mafiose; che il giudice della cognizione aveva escluso l’applicabilità della continuazione tra le
estorsioni di cui al punto 4 ed il reato associativo;

Rilevato che con il ricorso si è sostenuto che il giudice dell’esecuzione non aveva indicato le
specifiche ragioni per le quali aveva ritenuto insussistente una preventiva ideazione
programmatica tra i suddetti fatti reato;

Considerato che il ricorso è del tutto generico e che non contesta gli effettivi argomenti
contenuti nella motivazione dell’ordinanza impugnata;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua

– 4) episodi di estorsione commessi nel 2001, 2002 e 2006;

ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Luigi Pietro Caiazzo

Umberto Zampetti

fré:3)

DE POSITATA

/N CANCELLERIA

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