Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13493 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13493 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRUSSIANO GIUSEPPE N. IL 19/01/1976
avverso l’ordinanza n. 343/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che la Corte d’appello di Firenze, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 26.10.2012 ha respinto l’istanza con la quale PRUSSIANO GIUSEPPE aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra reati (ricettazione, detenzione armi,
violazioni legge stupefacenti, associazione per delinquere, rapina) commessi tra il 1994 e il
2007, reati separatamente giudicati con cinque sentenze passate in giudicato;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato,

eterogeneità dei reati; del lungo lasso di tempo nel quale erano stati commessi; dei contesti
spaziali diversi e delle diverse modalità di esecuzione;
prendendo in considerazione la dedotta circostanza della tossicodipendenza, ha osservato che
la stessa non può supplire alla mancanza degli altri presupposti, e che comunque l’uso di
sostanze stupefacenti risultava attestato solo a far data dal 2007;
esaminando la richiesta subordinata di valutare la sussistenza della continuazione in relazione
a gruppi separati di fatti-reato, come formati dalla difesa, riteneva che non fosse possibile
individuare elementi sicuramente indicativi di un unico disegno criminoso neppure tra reati
commessi a distanza di circa sette mesi (ricettazione e acquisto di sostanza stupefacente),
avuto riguardo alla non omogeneità delle condotte, alla diversa tipologia dei reati ed alle
modalità di commissione degli stessi;

Considerato che con il ricorso il difensore ha sostenuto che lo stato di tossicodipendenza
dell’istante era stato adeguatamente certificato dalla documentazione allegata alla domanda ex
art. 671 c.p.p. (che veniva elencata); che i reati erano stati commessi in soli due contesti
spaziali ben determinati (Catania e Firenze); che le rapine commesse a Firenze erano state
tutte commesse con uso di trincetto; che la distanza temporale tra alcuni fatti non era motivo
decisivo per negare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso; che alcuni fatti
(ricettazione e detenzione di stupefacenti) erano stati commessi a breve distanza di tempo tra
loro; che l’art.671 c.p.p. era stato introdotto per consentire una visione unitaria delle attività

concepito almeno nelle grandi linee fin dall’inizio dell’attività criminosa, tenuto conto: della

delittuose, anche se le stesse – causa la riduzione delle ipotesi di connessione – erano state
giudicate in separati processi;
il ricorrente, con note difensive depositate 1’8.10.2013 ha citato recenti orientamenti
giurisprudenziali nella materia de qua ed ha ribadito le critiche mosse alla motivazione
dell’ordinanza impugnata;

Atteso che nei motivi di ricorso non si smentisce che lo stato di tossicodipendenza è stato
attestato solo a far data dal 2007; che con i motivi di ricorso è stata sostanzialmente data una
diversa lettura alle emergenze processuali, interpretate dal ricorrente in modo diverso da come
sono state interpretate dal giudice dell’esecuzione; che non risulta alcun travisamento delle tic
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risultanze nell’ordinanza impugnata e che l’interpretazione delle stesse, basata su giudizi di
fatto, non è censurabile in sede di legittimità; che la motivazione dell’ordinanza risulta immune
da vizi logico giuridici, ed anzi ha applicato consolidati principi enunciati da questa Corte nella
materia de qua;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi di fatto o generici, deve essere dichiarato
inammissibile;

ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del

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