Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13492 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13492 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONI GIULIANO N. IL 21/09/1948
avverso l’ordinanza n. 208/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che la Corte d’appello di Firenze, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 21.11.2012 ha respinto l’istanza con la quale SIMONI GIULIANO aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra reati di usura commessi, uno fino a!
marzo 1986, e l’altro dal novembre 1987 alla fine del 1994, reati separatamente giudicati con
sentenze passate in giudicato;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,

conto della diversità dei correi con i quali erano stati commessi i delitti, della diversità delle
persone offese e soprattutto dei tempi diversi di commissione, essendovi una cesura di almeno
un anno e sette mesi tra ì fatti giudicati con la sentenza 6.3.1990 e quelli giudicati con la
sentenza 20.9.2001;

Considerato che con il ricorso il difensore ha sostenuto che dagli atti risultava che il Simoni
aveva esercitato professionalmente attività d’usura dal 1986 al 1998 e che alcuni degli episodi
giudicati con la seconda sentenza erano stati commessi prima della commissione degli episodi
giudicati con la prima sentenza;
Considerato, quanto al primo motivo, che trattasi di censure in fatto non apprezzabili in questa
sede di legittimità, avendo la Corte di merito avuto presente quale fosse l’attività delittuosa
svolta nei suddetti anni dal Simoni; che il secondo motivo è generico, non risultando dal
ricorso quali episodi giudicati con !a seconda sentenza sarebbero stati commessi prima degli
episodi giudicati con la prima sentenza;

Rilevato che la motivazione dell’ordinanza impugnata non appare viziata da errori logico
giuridici e che il giudizio di fatto espresso, essendo sufficientemente motivato, non può essere
sindacato in sede di legittimità;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi di fatto o generici, deve essere dichiarato
inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo; P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

D EPOSITATA

ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato, tenuto

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