Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13489 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13489 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIGALE RANIERI GIUSEPPE N. IL 12/10/1978
avverso la sentenza n. 234/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

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Premesso che con sentenza in data 24.1.2013 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la
sentenza del Tribunale di Crotone in data 9.7.2009 con la quale MIGALE RANIERI GIUSEPPE
era stato condannato per il delitto di cui all’art. 9 legge 1423/1956, accertato in Cutro il
23.3.2009;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede l’annullamento
della sentenza poiché l’imputato non sarebbe socialmente pericoloso e comunque il delitto
contestato non potrebbe essere integrato da occasionali incontri con conoscenti in situazioni di

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché l’assenza di
pericolosità può essere fatta valere solo ai fini di una revoca della misura di prevenzione e le
modalità degli incontri dell’imputato con persone pregiudicate involgono questioni di fatto non
apprezzabili in sede di legittimità, avendo peraltro la Corte di merito indicato un numero e una
frequenza degli incontri in questione che logicamente integrano la violazione della prescrizione
contestata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

tempo e di luogo che non davano adito a sospetti;

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