Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13488 del 28/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13488 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASI DIEGO N. IL 12/01/1982
avverso l’ordinanza n. 1066/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FROSINONE, del 28/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;
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lette/sylA le conclusioni del PG Dott. \ri ;r0
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 28 agosto 2014, il Giudice per le indagini
preliminari di Frosinone convalidava il provvedimento del Questore di Frosinone
del 26 agosto 2014, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di
Masi Diego.
2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore,

strettamente necessari per la Motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art.
178 cod. proc. pen. e art. 24 della costituzione), in relazione ai presupposti di
legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse
per memorie ed osservazioni.
Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore
11,30 del 26 agosto 2014, la convalida è stata depositata alle ore 8,15 del 28
agosto 2014, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.

2. 4

Difetto di motivazione della convalida in ordine al fumus di

responsabilità della condotta, alla durata del provvedimento ed alla necessità ed
urgenza della misura, art. 606, comma 1, lettera E del cod. proc. pen.
Il controllo del giudice dovrebbe essere sostanziale e non solo formale,
come anche evidenziato dalla sentenza della corte costituzionale n. 512 del
2002.
Il provvedimento è privo di motivazione sui punti necessari.
Ha chiesto quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, ha chiesto, con note scritte, l’accoglimento del ricorso
relativamente al primo motivo, annullamento con rinvio.

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tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato sul primo motivo, provvedimento di convalida
emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del Questore è stato notificato al
ricorrente alle ore 11,30 del 26 agosto 2014, la convalida è stata depositata alle
ore 8,15 del 28 agosto 2014, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve

questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia,
intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla
notifica di detto provvedimento all’interessato, con conseguente perdita di
efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all’obbligo di
presentazione, ferma restandone l’intangibilità quanto al divieto di accesso. (Sez.
F, n. 41668 del 27/08/2013 – dep. 08/10/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350; Sez.
3, n. 21788 del 16/02/2011 – dep. 31/05/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Va quindi annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con la
dichiarazione di cessazione dell’efficacia del provvedimento del Questore di
Frosinone del 26 agosto 2014, limitatamente all’obbligo di presentazione.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia
del provvedimento del Questore di Frosinone in data 26 agosto 2014
limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore
di Frosinone.
Così deciso il 28/01/2016

essere annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del

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