Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13486 del 28/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 13486 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO WILLIAM N. IL 01/01/1975
avverso l’ordinanza n. 1/2013 GIP TRIBUNALE di SASSARI, del
30/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;
lette/s2kire le conclusioni del PG Dott.
,, % f

cL,._,..

Udit i difensor Avv.;

de k
……: \f„,-(2L-c- Q=

n ,, h ios i 0 ,

Data Udienza: 28/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 30 novembre 2013, il giudice per le indagini
preliminari di Sassari convalidava il provvedimento del Questore di Sassari del
12 novembre 2013, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di
Sorrentino William.
2. Ricorre in cessazione il destinatario del provvedimento del Questore,

strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989, in
relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento.
Il giudice per le indagini preliminari si è soffermato ad un mero controllo
formale del provvedimento del Questore, senza analisi delle condizioni per il
divieto: pericolosità del soggetto; adeguatezza della misura; ragioni
dell’urgenza.
Se si fossero esaminate le videoriprese della polizia scientifica non
sarebbe stato emesso il provvedimento del Questore. Infatti il Sorrentino era
presente ai fatti ma senza un ruolo attivo. Sorrentino ha un precedente penale,
ma datato 1994, quindi ben oltre gli ultimi cinque anni che la norma impone. Il
giudizio di pericolosità è stato fondato su una considerazione generale di
pericolosità del Soggetto. L’episodio considerato è del 10 agosto 2013, e se fosse
stata riscontrata l’urgenza il provvedimento doveva intervenire prima dell’inizio
del campionato, settembre.
2. 2. Mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il provvedimento impugnato difetta di motivazione laddove impone
l’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione di tutte le partite amichevoli, in
qualsiasi stadio del territorio nazionale od estero (squadra del Cagliari calcio). Si
viola la norma che prevede la specifica indicazione delle partite. Le partite
amichevoli esopongono il destinatario ad un divieto indeterminato, non
rispettabile.
Ancor più indeterminato è il divieto di accesso ad ogni manifestazione
sportiva di calcio, sia in Italia e sia all’estero.

i
2((vsr,g

344,4,,

tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti

2. 3. Mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla durata di 2
anni del divieto.
Assente è la motivazione sulla durata di anni 2 degli obblighi.
A tutto il gruppo è stata applicata la stessa durata, senza distinzione
delle condotte individuali.
2. 4. Violazione del diritto di difesa, art. 24 della Costituzione. Art. 606,

Il tempo intercorso tra la notifica del provvedimento del Questore e la
convalida del giudice non appare congruo per il suo diritto di difesa. Notifica del
27 novembre 2013, ore 16,15, e convalida il 30 novembre 2013 ore 9.
In pratica è stato impossibile per il ricorrente poter visionare il fascicolo.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore
Generale Vito D’ Ambrosio, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
L’ordinanza del tribunale di Sassari, Giudice per le indagini preliminari, è
adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità,
individua nei fatti del 10 agosto 2013 – attacco al pullman del Catania,
sfondamento di un cancello con invasione del campo di calcio – il presupposto
del provvedimento del Questore; l’individuazione del ricorrente deriva dagli atti
della Digos.
Il ricorrente lamenta di essere incensurato (tranne un precedente
risalente al 1994) e quindi ritiene infondato ed illogico il giudizio di pericolosità
effettuato nell’ordinanza impugnata.
Ai fini della convalida del provvedimento del Questore che impone la
misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione presso l’autorità di polizia, il
giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito deve essere
formulato avendo riguardo alla gravità dei fatti e alle modalità con le quali essi

2

M17,12 AZ,

q.‘’
r-C-4A

comma 1, lettera B del cod. proc. pen.

siano sono stati posti in essere, senza che possa costituire ostacolo un eventuale
stato di incensuratezza. (Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013 dep. 17/03/2014,
Antonello e altri, Rv. 259147).
Dai fatti dell’agosto all’adozione del provvedimento (12 novembre 2013)
non è decorso un tempo elevato tale da far ritenere insussistente l’attualità della
pericolosità (pochi mesi in considerazione anche degli accertamenti complessi).
3. 1. L’indeterminatezza delle partite, relativamente agli incontri

adeguata e tempestiva comunicazione.
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da
manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di
polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con
certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata
programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione,
restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad
esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione. (Sez.
3, n. 8435 del 16/02/2011 – dep. 03/03/2011, Fratea, Rv. 249363; Sez. 3, n.
23958 del 04/03/2014 – dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659).
3. 2. La durata di due anni identica per tutti, è stata considerata dal
Giudice per le indagini preliminari di Sassari, congrua, con motivazione
adeguata, in riferimento alla gravità degli episodi e alla personalità dei soggetti.
Non si ravvisano sul punto violazioni per un intervento di legittimità.
3. 3. Il termine di difesa di 48 ore dalla notifica del provvedimento è
stato rispettato, e quindi non sussiste violazione dei diritti del ricorrente.
Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore,
impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha
diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della
convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato,
analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la
relativa convalida. (Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009 – dep. 07/01/2010, De Santis,
Rv. 246004).
La notifica, infatti, è avvenuta il 27 novembre 2013, ore 16,15 e la
convalida il 30 novembre 2013, ore 9.

amichevoli, non sussiste, poiché anche le partite amichevoli ricevono una

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della cassa delle ammende della somma di C 1.000,00, e delle spese del
procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle

Così deciso il 28/01/2016

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA