Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13485 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13485 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO NUNZIATO N. IL 04/12/1971
avverso l’ordinanza n. 1882/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che con ordinanza in data 28.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha
dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà e rigettato le altre istanze presentate dal
detenuto ROMEO NUNZIATO;
Rilevato che il predetto, con dichiarazione fatta in carcere il 12.3.2013, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza, riservando i motivi con separata istanza;
Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, l’impugnazione è
inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c) C.P.P. in relazione all’articolo 581,
comma 1, lettera c) C.P.P.;
Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di
esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione al versamento a favore della
Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo;
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Atteso che il ricorrente non ha presentato motivi di ricorso a sostegno dell’impugnazione;