Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13484 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13484 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAUGERI GIANSANTO N. IL 19/05/1950
avverso l’ordinanza n. 1340/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

3e
Premesso che con ordinanza in data 7.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha
rigettato il reclamo proposto dal detenuto MAUGERI GIAN SANTO avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 12.7.2012 con il quale era stata dichiarata
inammissibile la richiesta di liberazione anticipata in relazione al periodo 13.5.1998 13.7.2001;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo sia poiché con provvedimento
del Magistrato di sorveglianza del 23.4.2010 era stata già respinta la stessa richiesta

di valutazione, siakerché dalla lettura della sentenza in data 25.10.2000 risultava che il
Maugeri aveva continuato a far parte dell’associazione mafiosa giudicata con la predetta
sentenza di primo grado fino alla data della stessa sentenza;

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la
suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che il beneficio della liberazione
anticipata era stato chiesto dal 20.2.1999 (data di commissione dell’ultimo reato) al
13.7.2001; che la nuova istanza era basata su diversi presupposti di fatto e di diritto; che la
motivazione dell’ordinanza impugnata era contraddittoria e conteneva travisamenti dei fatti;

Rilevato altresì che il ricorrente ha rinunciato personalmente in data 17.1.2014 al suddetto
ricorso per cassazione;

Considerato che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità della stessa ex art. 591
lett.d del codice di rito:

Atteso che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equa come
determinata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

(riguardante il periodo 13.5.1998 – 13.11.2000) e il Maugeri non aveva portato nuovi elementi

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