Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13483 del 27/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13483 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Vignati Ivan Dimitri nato a Legnano il 13/03/1980
avverso la ordinanza del 25/11/2014 del Gip del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e
conseguente annullamento con rinvio ad altro giudice;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 25 novembre 2014 il Gip del Tribunale di Torino
convalidava il provvedimento in data 12 novembre 2014 con il quale il Questore
della medesima città aveva vietato per la durata di anni 5 a Vignati Ivan Dimitri
di accedere agli stadi ove si disputassero incontri calcistici di qualsiasi tipo, per
quelli presso lo stadio Meazza di Milano aggiungendo prescrizioni restrittive
aggiuntive ed altresì imponendo al Vignati l’obbligo di presentarsi alla Stazione
CC di Cerro Maggiore in determinati orari allorchè giocasse l’Inter. Osservava il
Gip che il provvedimento questorile fosse ben motivato e che andasse perciò
confermato, sussistendo tutti i presupposti a tal fine richiesti dalla legge,
sottolineando i particolari della condotta violenta del Vignati e la sua pericolosità.
2. Contro l’ordinanza, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione il Vignati deducendo tre motivi.

Data Udienza: 27/01/2016

2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge in relazione alla
scadenza dei termini previsti per la convalida e conseguente inefficacia del
provvedimento di polizia, peraltro non avendo il PM nemmeno chiesto la
convalida, bensì appunto dichiarata l’inefficacia del provvedimento medesimo.
2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale
in relazione alla misura dell’obbligo di presentazione ai CC, mal inteso a suo dire
da parte del Gip.
2.3 Con un terzo motivo censura ulteriormente il provvedimento impugnato

prescrizioni emesse con specifico riguardo alle competizioni calcistiche e
all’obbligo di firma.
3. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale, accertata la
fondatezza dirimente ed assorbente del primo motivo, ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è dirimentemente ed assorbentemente fondato in ordine al primo
motivo.
2. Risulta invero che il PM non ha mai chiesto la convalida del
provvedimento questorile de quo, giacchè anzi, constatato che il medesimo dopo
la notifica è stato depositato presso l’A.G. competente oltre il termine massimo
previsto dalla legge, ne ha dichiarato l’inefficacia nella parte in cui disponeva
l’obbligo di presentazione alla Stazione CC di Maccagno e ne disponeva la
ri notificazione.
Orbene, è consolidata giurisprudenza di legittimità che «In tema di turbative
nello svolgimento di manifestazioni sportive, è illegittima la convalida del giudice
per le indagini preliminari del provvedimento del questore di presentazione
all’autorità di P.S. in assenza di corrispondente richiesta del P. M.» (ex pluribus,
v. Sez. 3, n. 1052 del 04/11/2010, Seravelli, Rv. 249150).
Non è quindi dubbio in diritto che il provvedimento

impugnato vada

annullato con ogni conseguente statuizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Torino in data 12.11.2014 limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Torino.

Così deciso il 27/01/2016

per violazione di legge in ordine alla mancata esatta precisazione delle

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