Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13483 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13483 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 1325/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che con ordinanza in data 17.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha
rigettato il reclamo proposto da ATTANASIO ALESSIO avverso il provvedimento del Magistrato
di sorveglianza di Spoleto in data 1.3.2012 con il quale era stato disposto il trattenimento di
una missiva diretta al predetto, sottoposto al regime di detenzione di cui all’art.41-bis 0.P., da
parte di tale Cavarra Luigi;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo del detenuto in quanto nella
missiva vi erano riferimenti a compaesani detenuti pronti a mettersi a disposizione e
riferimento;
Rilevato che il predetto detenuto ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta
ordinanza, chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione, in quanto sarebbe
prassi normale nei carceri fuori distretto dare la disponibilità a detenuti provenienti dallo stesso
paese;
Ritenuto che il ricorso si basa su motivi di fatto non deducibili in sede di legittimità e che
l’ordinanza impugnata non presenta alcun vizio sotto l’aspetto logico giuridico;
Considerato che, pertanto, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla
relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di
colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata
in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
affermazioni che facevano pensare a collegamenti con le organizzazioni criminali di