Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13481 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13481 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIROMA GIANFRANCO N. IL 28/11/1971
avverso l’ordinanza n. 16/2012 TRIBUNALE di PAVIA, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che il Tribunale di Pavia, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
22.11.2012 ha respinto l’istanza con la quale DIROMA GIANFRANCO aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra due furti commessi uno il 17.11.2006 e
l’altro il 2.2.2009, reati separatamente giudicati con sentenze passate in giudicato;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato;
inoltre, pur considerando lo stato di tossicodipendenza dell’istante, ha ritenuto che la distanza
ritenuto che i due reati non fossero neppure omogenei, poiché il furto del furgone non risultava
essere stato commesso in relazione allo stato di tossicodipendenza;
Considerato che con il ricorso è stata prospettata una diversa lettura in fatto dei suddetti
elementi emergenti dagli atti, senza indicare vizi logico giuridici dell’ordinanza impugnata, che
peraltro risulta emessa nel rispetto dei principi indicati da questa Corte nella materia de qua;
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi non ammessi in sede di legittimità, deve
essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
temporale tra i due fatti non consentisse il riconoscimento della continuazione; infine, ha