Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13480 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13480 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCICCHITANO FRANCESCO N. IL 26/04/1949
avverso l’ordinanza n. 1090/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

é
Premesso che con ordinanza in data 12.3.2013 il GIP del Tribunale di Milano ha rigettato
l’istanza con la quale SCICCHITANO FRANCESCO aveva chiesto riconoscersi la continuazione
tra diversi reati giudicati separatamente con sentenze passate in giudicato;

Rilevato che il predetto, con dichiarazione fatta in carcere il 13.3.2013, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza, riservando i motivi all’avv. Giorgio Romagnoli di Alessandria;

Atteso che né il ricorrente né il difensore hanno presentato motivi di ricorso a sostegno

Considerato che, in difetto della presentazione dei riservati motivi, l’impugnazione è
inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c)
comma 1, lettera c)

C.P.P.

in relazione all’articolo 581,

C.P.P.;

Considerato che conseguono la relativa declaratoria e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di
esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione al versamento a favore della
Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
in fra indicata in dispositivo;
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’impugnazione;

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