Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1348 del 01/12/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1348 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: COSTANZO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Nobile Salvatore, nato a Ragusa il 19/01/1952
avverso il provvedimento di archiviazione emesso il 27/01/2015 dal G.i.p. del Tribunale di
Ragusa nel procedimento n.2917/14 R.G.G.I.P.;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
vista la richiesta di dichiarazione di inammissibilità della Procura Generale;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo.
Data Udienza: 01/12/2015
2
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la Difesa di Nobile Salvatore chiede l’annullamento del
provvedimento di archiviazione emesso il 29/01/2015 dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa nel
procedimento n.2917/14 R.G.G.I.P. assumendone la nullità per violazione del contraddittorio in
relazione agli artt.127, comma 5, cod.proc.pen., 409, comma 6, cod.proc.pen.e 323 cod.pen. e
cod.proc.pen. e 335 cod.pen..
2.11 Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso osservando che
l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti
dall’art.127, comma 5, cod.proc.pen. e che l’ordinanza di archiviazione non si configura come
abnorme perché non è stata emessa in carenza di potere né ha determinato una stasi del
procedimento bensì la sua chiusura secondo le regole processuali.
3.11 ricorso è manifestamente infondato. Il decreto di archiviazione è ricorribile in
cassazione soltanto per violazione del contraddittorio allorché sia stato omesso l’avviso alla
persona offesa previsto dall’art.408, comma 2, cod.proc.pen. e, quindi, per questa via,
preclusa l’opposizione ex art.410 stesso codice. In questo caso, sussiste nullità ai sensi
dell’art.127, comma quinto cod.proc.pen. in relazione al comma 1 della stessa norma, alla
quale fa espresso e tassativo richiamo l’art.409, comma 6, cod.proc.pen. (Cass.pen., Sez.Un.,
n. 24 del 9/06/1005, Rv.201381 .Sez.2, n.120 del 09/01/1998, Rv.210452). Invece, nella
fattispecie in esame non vi è stata violazione del contraddittorio perché l’opponente è stato
messo in condizione di interloquire nelle forme processualmente previste ex art.409, comma 2,
cod.proc.pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1/12/2015.
abnormità o violazione di legge in relazione agli artt.127, comma 5, cod.proc.pen., 409, 331