Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13479 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13479 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SACCHETTI EDUARDO N. IL 18/06/1980
avverso l’ordinanza n. 45/2011 TRIBUNALE di ROSSANO, del
16/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che il Tribunale di Rossano, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 18.2.2013 ha ordinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a SACCHETTI EDUARDO con la sentenza del 22.9.2008 (irrevocabile dal 7.4.2011) e
con la sentenza del 24.4.2009 (irrevocabile dal 23.6.2009), in quanto il predetto aveva
riportato condanna con sentenza in data 11.12.2008 (irrevocabile dal 23.9.2009) ad anni 4 e
mesi 10 di reclusione per un delitto commesso in data 25.4.2007;
Considerato che con il ricorso il difensore ha sostenuto che non sussistevano le condizioni
Rilevato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché causa della revoca della
sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 24.4.2009 è il passaggio in
giudicato nei cinque anni dal 23.6.2009 di un’altra condanna (quella a quattro anni e 10 mesi
di reclusione) per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza
del 24.4.2009 (art. 168/1 n.2 c.p.); mentre la sospensione condizionale della pena concessa
con la sentenza in data 22.9.2008 deve essere revocata ex art. 168/4 c.p.p., in quanto il
beneficio è stato concesso in violazione dell’art. 164/4 c.p.p., in presenza di causa ostativa alla
concessione del beneficio (la condanna ad anni 4 e mesi 10 di reclusione con sentenza passata
in giudicato dal 23.9.2009);
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati, deve essere
dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
previste dall’art.168 c.p. per revocare il beneficio concesso con le menzionate sentenze: