Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13479 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 13479 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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HUMANGEST S.P.A.
SGB HUMANGEST HOLDING S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 45/2014 TRIB. LIBERTA’ di PESCARA del 16/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
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~sentir le conclusioni del PG Dott. FULVIO BALDI

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c,t,,,<-0 Data Udienza: 03/12/2015 RITENUTO IN FATTO 1. A seguito di ricorso per riesame proposto dagli avvocati Ciro Pellegrino ed Ernesto Torino - Rodriguez, difensori della Humangest s.p.a. e della SGB Humangest Holding s.r.I., entrambe legalmente rappresentate da Garofoli Barbara, avverso il decreto del GIP del 22 agosto 2014, che aveva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili alle società Humangest s.p.a. e SGB Humangest s.r.I., nonché all'indagata Garofoli Barbara - per il delitto di cui all'art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, perché in qualità di 2011, 2012, non aveva versato nei termini previsti per la dichiarazione annuale, le ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati negli anni di imposta 2010, 2011, 2012 e pari rispettivamente ad euro 1.853.257,00, euro 7.853.074,28 ed euro 8.032.016,23; fatti commessi in Pescara, rispettivamente, il 22.08.2011, il 20.09.2012, il 20.09.2013 - fino al valore di euro 12.708.072,40, somme giacenti quali denaro contante, depositi ed investimenti finanziari di qualsiasi tipo, purché di pronta liquidazione effettuati o riferibili a tali soggetti, nonché, in difetto, il sequestro per equivalente dei beni immobili e degli altri beni di cui la società e l'indagata Garofoli Barbara sono titolari, privilegiando quelli di più agevole liquidità, da ricercarsi avvalendosi della loro eventuale collaborazione, il Tribunale di Pescara, con ordinanza depositata il 16 ottobre 2014, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Pescara limitatamente alla parte in cui aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente dei beni mobili (ad eccezione di denaro contante, depositi ed investimenti finanziari di qualsiasi tipo, che restano soggetti a sequestro) ed immobili (ad eccezione degli immobili siti in Pescara alla via Lago di Martignano, che restano soggetti a sequestro) di cui le società SGB Humangest Holding s.r.l. ed Humangest s.p.a. risultano titolari, disponendone la restituzione agli aventi diritto. 2. Quanto alla sussistenza del fumus delicti, il Tribunale ha osservato che lo stesso emergeva dall'informativa redatta dalla P.G. procedente, la quale aveva accertato che l'indagata, nella veste di rappresentante legale della Humangest s.p.a., aveva omesso per gli anni 2011 e 2012 il versamento delle ritenute effettuate quale sostituto di imposta, risultanti dalle dichiarazioni effettuate e certificate, per un ammontare di euro 9.118.836,52 per l'anno 2011 e di euro 9.059.910,28 per l'anno 2012. A seguito di ammissione al pagamento rateale da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Hunnangest aveva successivamente versato parte delle imposte dovute, sicché il debito tributario residuo ammontava ad euro 12.708.072,40. Il Collegio del riesame ha respinto la censura difensiva finalizzata a sostenere l'esistenza di una pronuncia ultrapetita del GIP, evidenziando che il P.M. aveva richiesto il sequestro diretto del profitto dei reati legale rappresentante della Humangest s.p.a., per i periodi di imposta 2010, per cui si procede, nonché il sequestro per equivalente sui beni dell'indagata, e quindi trattandosi di confisca diretta, il profitto poteva essere ricercato ovunque anche presso le società ricorrenti. Quanto alla posizione della SGB Humangest Holding s.r.I., l'ordinanza impugnata ha osservato che tale società è legalmente rappresentata dall'indagata, la quale è anche socia al 50%, e per il periodo di riferimento tale srl ha beneficiato di ingenti finanziamenti infragruppo da parte della controllata, per cui, in sostanza, l'indagata ha gestito le società seguendo una strategia unitaria omettendo il versamento delle ritenute certificate per legittimo il sequestro diretto anche nei confronti della Holding senza indagare il nesso di pertinenzialità tra il danaro ed i reati. In particolare, per quanto riguarda l'immobile di via Lago Martignana di proprietà di Humangest s.p.a., lo stesso era stato acquistato dalla SGB Humangest Holding s.r.l. alla data del 27 dicembre 2013, ma in precedenza risultava di proprietà dell'indagata e coniuge e trattandosi di immobili destinati a civile abitazione, acquistati in epoca immediatamente successiva al conseguimento del profitto derivante dai reati per cui si procede, doveva ritenersi che gli stessi costituissero parziale reimpiego degli illeciti profitti conseguiti. Quanto all'errata quantificazione del limite del valore da sottoporre a sequestro, l'ordinanza ha osservato trattarsi di questioni attinenti alle modalità esecutive del sequestro e non alla legittimità dello stesso. Con riferimento al periculum, il Tribunale ha ribadito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, lo stesso coincide con la confiscabilità del bene, obbligatoriamente previsto per il reato contestato ex art. 322 ter c.p., non essendo necessaria alcuna valutazione della pertinenzialità al reato. 3. Avverso l'ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia e procuratori speciali delle società Humangest s.p.a. e di SGB Humangest Holding s.r.I., lamentando: 1) Erronea applicazione della legge penale in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, nella misura in cui la misura cautelare reale è stata adottata nei confronti della persona giuridica, nel caso di violazioni tributarie commesse dal suo legale rappresentante. In via preliminare, la difesa ha precisato che, in virtù dell'accordo intervenuto tra Humangest s.p.a. e l'Amministrazione finanziaria, residui un debito erariale pari ad euro 11.261.089,05 e non il diverso importo indicato nella misura ablativa. Quanto alla legittimità del mantenimento della misura cautelare reale, la difesa ha osservato che il provvedimento di sequestro delle disponibilità liquide riconducibili alle due società e alla legale rappresentante è avvenuta richiamando l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite n. 10561 del 2014, Gubert, conseguire un profitto comune ad entrambe le società, per tale motivo sarebbe sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei beni appartenenti alla persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa, ma di fatto, per le conclusioni cui è pervenuto l'organo giudicante, tale indirizzo giurisprudenziale sarebbe stato sconfessato. La motivazione fornita costituirebbe, invero, una chiara forzatura ove si consideri che, secondo un indirizzo interpretativo, affinché si possa individuare un profitto assoggettabile a confisca è necessario che in conseguenza della commissione del reato, si verifichi uno spostamento reale di risorse del patrimonio delle società ricorrenti. In realtà, proprio alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, non può essere disposta la confisca diretta nei confronti dell'ente per i reati commessi dal legale rappresentante quando il profitto non è più nella disponibilità della persona giuridica, come nel caso di specie, considerato che la somma non corrisposta all'Erario, e qualificata come risparmio di spesa, era stata utilizzata da Humangest s.p.a. , oltre che per far fronte ai debiti nei confronti dell'Erario, anche per corrispondere le retribuzioni maturate dai dipendenti. Sotto un diverso profilo, la difesa ha osservato che le violazioni tributarie per cui è processo si riferirebbero ad obblighi non adempiuti dall'organo gestorio di Humangest s.p.a., soggetto autonomo e distinto dalla controllante SGB Humangest Holding s.r.l. Dal momento che il profitto non sarebbe rinvenibile nel patrimonio delle suddette società, il sequestro preventivo non avrebbe potuto essere disposto. Inoltre, il Tribunale non avrebbe vagliato il vincolo di pertinenzialità tra il denaro sottoposto a misura cautelare ed i reati contestati, come invece sarebbe stato necessario, se si ritiene si tratti di confisca diretta; 2) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 178, comma 1, lett. b) e 321 c.p.p., con riferimento agli artt. 240 e 322 ter c.p. L'ordinanza ha confermato il decreto del sequestro del GIP del Tribunale di Pescara, invece nullo, perché non corrispondente alla richiesta avanzata dal P.M., in quanto ha incluso disponibilità liquide e beni immobili non indicati dall'organo dell'accusa, con conseguente vizio di "ultrapetita". Tale aspetto era stato censurato in sede di riesame ma le argomentazioni cui ha fatto ricorso l'organo giudicante non sarebbero condivisibili, essendo fondate sull'assunto che il rapporto organico esistente tra la persona fisica e la società sia idoneo a giustificare l'estensione dell'ambito della confisca ai beni dell'ente senza identificare se il profitto derivante dai reati ascritti al legale rappresentante sia effettivamente confluito nel patrimonio della società. Peraltro, ricorrendo tt, economiche, mentre non sarebbe ravvisabile in atti una modificazione in positivo un'ipotesi della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare si configurerebbe una nullità di ordine generale e assoluta. 4. Con memoria difensiva recante motivi aggiunti, insistendo nell'accoglimento del ricorso, la difesa ha lamentato il vizio di inosservanza dell'art. 111, comma 6 Cost e 125, comma 3 c.p.p. per omessa motivazione circa i beni da sottoporre a confisca. La difesa ha precisato che la sentenza delle Sezioni Unite "Gubert" ha condotto ad un ampliamento dei casi di confisca diretta, valorizzando il requisito della fungibilità dei beni sequestrabili a dispetto del requisito che la legge beni assoggettati alla misura ablativa ed i reati commessi. Di contro, la giurisprudenza più recente, pur ritenendo possibile il sequestro nei confronti di una persona giuridica finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità della stessa, ha affermato che è necessaria la capienza patrimoniale ed una corretta individuazione di quale profitto si tratti. Alla luce di tali più recenti approdi giurisprudenziali, la difesa ha sostenuto che il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto, nonché sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra il danaro da apprendere ed i reati contestati e sui beni da sottoporre a confisca, ossia sulla effettiva possibilità di rintracciare nel patrimonio della società il profitto degli illeciti tributari contestati e, poichè il nesso di pertinenzialità non è necessario quando venga disposta la confisca per equivalente, ciò dimostrerebbe che, nella vicenda in esame, il Tribunale avrebbe finito in sostanza finito per consentire una confisca di valore non ammessa nei confronti dell'ente. D'altra parte le motivazioni addotte, quanto al mantenimento del sequestro delle disponibilità liquide e finanziarie di SGB Humangest Holding srl e dei beni immobili di proprietà della Humangest spa si risolverebbero in mere congetture prive di riscontro documentale, sull'erroneo presupposto della confusione del patrimonio del legale rappresentante e delle società. 5. Da ultimo, con un'ulteriore memoria difensiva prodotta in udienza, la difesa ha lamentato la erronea applicazione della legge penale ed illegittimità del provvedimento impugnato alla luce del recente intervento legislativo realizzato con il D.Lgs. n. 23 del 2014. In particolare, il nuovo art. 12 bis introdotto nel d.lgs. n. 74 del 2000, ha previsto un'ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato in caso di reati tributari. Tuttavia, la disposizione esclude la confisca quando il contribuente si impegni a versare all'Erario gli importi dovuti: la ratio della norma sarebbe quella di far prevalere le pretese dell'Erario su quelle ablatorie statali, tanto che è anche previsto che in caso di omesso versamento (art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del 2000) operi una causa di non punibilità quando i debiti tributari siano estinti prima dell'apertura 5- richiede per la confisca diretta, e segnatamente, il rapporto di pertinenzialità tra i del dibattimento. Le nuove disposizioni legislative dovrebbero trovare applicazione anche nel caso di specie, poiché la Humangest ha concordato un piano di rientro con l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché il mantenimento del vincolo cautelare finirebbe per impedire all'indagata di accedere agli istituti premiali introdotti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va innanzitutto premesso che, come è noto, il ricorso per cassazione contro le dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (giudice (così, S. U, n. 25932 del 26/6/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6 n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, era stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). 2. In relazione ai vizi denunciati, deve essere rilevata la fondatezza dell'eccepito difetto di domanda (secondo motivo di ricorso) avanzata dalla pubblica accusa di includere nell'ambito dei beni oggetto del richiesto vincolo cautelare reale, di cui al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. il 22 agosto 2014, disponibilità liquide e beni riconducibili alle istanti società Humangest spa e SGB Humangest Holding srl. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'applicazione delle misure cautelari, sia personali che reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero (cfr. Sez. 2, n. 25375 del 7/5/2015, P.M. in proc. Simonini, Rv. 264105; Sez. 6, Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Saa' e altri, Rv. 257791; Sez. 2, n. 47257 del 20/10/2009, Liguori, Rv. 245368 e, in generale, in riferimento alle misure cautelari personali, S.U. n. 8388 del 22/1/2009, Novi, Rv. 242292), onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta (cfr. Sez. 3, Gjoni e altro, Rv. 264175). 3. Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata afferma la legittimità del sequestro delle disponibilità bancarie e finanziarie di pertinenza dell'indagata e delle società ricorrenti, in quanto si tratta di confisca diretta del profitto dei reati ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto per cui si procede, negando il vizio di "ultrapetita" ritenendo chiaro il tenore complessivo della richiesta datata 21 agosto 2014, avanzata dal pubblico ministero, laddove si richiede il sequestro diretto del profitto. Di contro, questo Collegio rileva che nella menzionata richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara è stata avanzata una istanza per ottenere il sequestro preventivo di disponibilità liquide e di beni immobili "che risulteranno riferibili a Garofoli Barbara", al fine della "confisca per equivalente", senza nessuna indicazione circa la possibilità di operare il sequestro del profitto illecito, in via diretta, presso le società Humangest spa e SGB Humangest Holding srl. 4. Di conseguenza risulta evidente che, nella sostanza, il vincolo cautelare apposto deve essere qualificato, anch'esso, quale sequestro preventivo per equivalente, come del resto anche dedotto dalle società ricorrenti nel motivo aggiunto e non può che essere rilevata, parimenti, la fondatezza della censura afferente l'assoluta mancanza di motivazione nell'ordinanza impugnata quanto alla riconducibilità delle società destinatarie del provvedimento cautelare all'indagata. 5. Infatti a seguito della qualificazione giuridica quale sequestro per equivalente anche del vincolo cautelare apposto su residui beni intestati alle società ricorrenti (come già individuati dal Tribunale del riesame nella parte dell'ordinanza impugnata confermativa del provvedimento del G.i.p.), ne deriva che, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame, dovrà svolgere una rinnovata verifica quanto al mantenimento del vincolo cautelare sui beni intestati alle società ricorrenti (immobile sito in Pescara, via Lago di Mantignano e denaro contante, nonché depositi ed investimenti finanziari, beni tutti non restituiti alle società Humangest spa e SGB Humangest Holding srl secondo quanto stabilito dall'ordinanza del Tribunale del riesame) alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, principio che consente di disporre il sequestro preventivo (funzionale alla confisca del profitto per equivalente) sui beni della persona giuridica solo nel caso in cui l'ente sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale l'indagato agisca come effettivo titolare dei beni (cfr., tra le molte, Sez. U, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, Rv. 258646; Sez. 3, n. 1256 del 19/9/2012 Pg in proc. Unicredit S.p.A, Rv. 254796; Sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, Rv. 259102). In considerazione della fondatezza del ricorso l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame, con assorbimento delle altre censure proposte. .. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.

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