Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13478 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13478 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAUGERI GIANSANTO N. IL 19/05/1950
avverso l’ordinanza n. 764/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che con ordinanza in data 31.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha
rigettato il reclamo proposto dal detenuto MAUGERI GIAN SANTO avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 22.5.2012 con il quale era stata rigettata l’istanza
di permesso premio presentata dal suddetto detenuto, in quanto nella pena che lo stesso stava
scontando erano compresi reati ostativi;
Rilevato che il predetto detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la
suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo che aveva già scontato la pena
Rilevato altresì che il ricorrente ha rinunciato personalmente in data 17.1.2014 al suddetto
ricorso per cassazione;
Considerato che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità della stessa ex art. 591
lett.d del codice di rito:
Atteso che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equa come
determinata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
relativa ai reati ostativi;