Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13475 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13475 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KOSTOV VAKRIL IVANOV N. IL 11/04/1979
avverso l’ordinanza n. 553/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 27.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino revocava,
con effetto ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa
a KOSTOV VAKRIL IVANON con ordinanza del 7.7.2010, in quanto era risultato che il predetto
aveva commesso il 18.8.2011 un episodio di spaccio di 8-9 chilogrammi di hashish, episodio
per il quale era stata disposta la custodia in carcere con ordinanza in data 30.1.2013 del GIP
del Tribunale di Busto Arsizio;

Rilevato che il suddetto detenuto ha interposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza,

considerato in concreto il comportamento tenuto dal ricorrente;

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, poiché il Tribunale ha ritenuto fondata
l’accusa mossa al ricorrente per il fatto che fosse stata emessa nei di lui confronti un’ordinanza
cautelare; d’altra parte, il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale dovrebbe essere
ritenuta non fondata la suddetta accusa;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi manifestamente infondati, deve essere
dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

deducendo come motivo la carenza di motivazione, in quanto il Tribunale non aveva

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