Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13471 del 21/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13471 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDI ANTONIETTA N. IL 01/11/1967
avverso l’ordinanza n. 827/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 21/01/2014
Premesso che il GIP del Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 29.10.2012 ha respinto l’istanza con la quale BERNARDI ANTONIETTA ha chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra due violazioni della legge stupefacenti
commesse una il 31.8.2007 e l’altra il 4.4.2011, reati separatamente giudicati con sentenze
passate in giudicato;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato, in
dalla diversità delle modalità di commissione;
Considerato che con il ricorso sono stati enunciati soltanto motivi in fatto, non apprezzabili in
questa sede di legittimità, e che l’ordinanza appare adeguatamente motivata, nel rispetto dei
principi nella materia de qua più volte enunciati da questa Corte;
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi non ammessi in sede di legittimità, deve
essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014
considerazione della occasionalità dei suddetti reati, della distanza temporale tra gli stessi e