Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13467 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13467 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIATI DOMENICO N. IL 26/08/1969
avverso l’ordinanza n. 3047/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

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,

Premesso che con ordinanza in data 15.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha
rigettato il reclamo proposto da CAPRIATI DOMENICO avverso il decreto ministeriale in data
19.4.2012 con il quale il predetto è stato sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis
0.P., in relazione alla pena ad anni 24 e mesi 10 di reclusione (fine pena 7.9.2018) di cui al
provvedimento di cumulo della Procura generale di Bari comprendente sentenze di condanna
per omicidio, associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, nonché per estorsione;

chiesto l’annullamento della predetta ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell’art.
41-bis O.P. e per mancanza e illogicità della motivazione, in quanto non sarebbero stati indicati
elementi dai quali desumere la necessità della sottoposizione del ricorrente al regime speciale
di detenzione e l’attualità dei suoi contatti con la criminalità organizzata; inoltre, il Tribunale di
sorveglianza avrebbe preteso, con inammissibile inversione dell’onere della prova, che
spetterebbe al ricorrente dimostrare l’avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere
contatti con associazioni criminali; infine, nell’ordinanza impugnata, al fine di dimostrare la
pericolosità del ricorrente, si sarebbe fatto riferimento ad azioni della criminalità organizzata
alle quali lo stesso non aveva in alcun modo partecipato;

Rilevato che, ai sensi del comma 2-sexies del citato art. 41-bis, le parti possono proporre
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha deciso sul
reclamo soltanto per violazione di legge, che può essere ravvisata, oltre che per inosservanza
o erronea applicazione della legge, anche in caso di inesistenza della motivazione o di assoluta
mancanza di essa su presupposti essenziali per l’adozione del provvedimento;

Rilevato altresì che, il nuovo testo dell’art. 41-bis, introdotto dalla legge 15.7.2009 n. 94,
precisa che la proroga del regime in questione è disposta quando risulta che la capacità di
mantenere collegamenti con l’associazione criminale non è venuta meno, tenuto conto anche
del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della

Letto il ricorso per cassazione presentato personalmente dal Capriati con il quale è stato

perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non
precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei
familiari del sottoposto e che risulta quindi evidente che, per giustificare la proroga dello
speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar
conto che la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non
è venuta meno;

Considerato che la motivazione dell’ordinanza impugnata indica una serie di gravi elementi dai
quali logicamente si è dedotto che non è venuta meno la capacità del ricorrente di mantenere
collegamenti con l’associazione di appartenenza, nella quale il predetto aveva occupato una
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posizione di vertice, e in particolare si è considerato che il ruolo di capo del clan non viene
meno per lo stato di detenzione; che il suddetto clan è ancora attivo nel territorio di Bari; che
da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni ambientali è emerso che il
Capriati ha la capacità di mantenere indebiti contatti con membri liberi del clan; che
dall’osservazione penitenziaria non sono emersi elementi sintomatici di autentica dissociazione;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non ricorre il vizio della
violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza né sotto quello dell’erronea

norme applicate alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte; e neppure la
motivazione dell’ordinanza appare carente nell’indicare le ragioni per le quali appare
giustificata la sottoposizione al regime speciale di detenzione;

Atteso che alla manifesta infondatezza del ricorso conseguono la dichiarazione di
inammissibilità dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

interpretazione dell’art.41-bis 0.P., avendo il giudice di merito esattamente interpretato le

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