Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13464 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 13464 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELISI ANGELO N. IL 02/07/1965
avverso l’ordinanza n. 1719/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che con ordinanza in data 8.1.2013 la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato
inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di ELISI ANGELO, condannato per il reato
di cui all’art. 4 legge 110/1975 alla pena di un mese di arresto ed euro 100,00 di ammenda
con la condizionale, per mancanza di specificità dei motivi d’impugnazione;

Rilevato che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta
ordinanza, chiedendone l’annullamento poiché la Corte avrebbe erroneamente dichiarato non
specifici i motivi di appello, sebbene gli stessi indicassero quali fossero le ragioni di doglianza

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto l’art. 591 c.p.p.
prevede tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione anche la mancata osservanza dell’art.
581 lett. C, che prescrive la specificità dei motivi, vale a dire l’indicazione delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; mentre risulta che con i motivi d’appello
era stata avanzata solo una generica doglianza in punto di determinazione della pena, inflitta
peraltro con riguardo ai minimi previsti dalla legge;

Atteso che, essendo i motivi di ricorso palesemente infondati, l’impugnazione deve essere
dichiarata inammissibile e che alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – il
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella
misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

nei confronti della sentenza di primo grado;

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