Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 13463 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 13463 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
DI STEFANO GIOVANNI N. IL 19/09/1956
avverso l’ordinanza n. 1145/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 21/01/2014

Premesso che la Corte d’appello di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 7.2.2013 ha accolto l’istanza con la quale DI STEFANO GIOVANNI aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra due rapine in danno di esercizi
commerciali commesse una il 21.6.2008 e l’altra il 26.3.2008, reati separatamente giudicati
con sentenze passate in giudicato;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato, in

modalità di commissione;

Considerato che il ricorso del Procuratore generale ha mosso solo censure in fatto all’ordinanza
impugnata, non ammesse in sede di legittimità, non essendo stato indicato alcun vizio logico
giuridico nella motivazione dell’ordinanza impugnata;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi in fatto, deve essere dichiarato
inammissibile;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2014

considerazione della contiguità temporale tra le due rapine e dell’identità dei reati e delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA